Menu
Expat.com

LEGGERE CON ATTENZIONE RESIDENTI NON ABITUALI

Ultima attività 20 Novembre 2018 di Rita52

Nuova discussione

Fabio P57

è un documento che alcuni comuni mettono a disposizione in internet, l'ho scaricato dal comune di Roma è un documento Word per cui puoi modificarlo e ho tolto tulle le indicazioni Roma.

se in privato mi mandi il tuo indirizzo mail, te lo mando.

ciao

Sandro gregorio

Puoi inviarlo anche a me xcortesia? Riesco a scaricarlo ma non riesco a modificare la città Palermo. La mia è Como! Grazie mille!

Moderato da Francesca 7 years ago
Motivo : A garanzia della tua privacy, usa la messageria privata di Expat.com per comunicare email. Clicca su icona a forma di busta - in alto a questa pagina - per accedere alla casella di posta
fefe51

Mi permetto ricordare che manca l'ultima passaggio, ovvero comunicare all'Autorità Fiscale portoghese il possesso dello status di "residente no habitual" che - come noto - consente la detassazione della pensione peer un periodo decennale.
Se si omette tale comunicazione, il fisco portoghese può legittimamente chiedere l'applicazione della fiscalità interna.

colmo53

Mitico Maurizio!!!!! continua così sei il nostro informatore ufficiale :)

primo49

Ciao Maurizio, sono nuovo, appena iscritto e, vista la tua competenza ne approfitto subito. Volevo saper se un pensionato ex IPOST (Poste Italiane ora s.p.a.) ha il diritto di ricevere la pensione al lordo in Portogallo. Ti ringrazio.
Primo

Maurizio Galieti

Buonasera, si ne ha diritto, essendo una Spa, così come molte altre privatizzate negli anni.

Dall'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001:


Sono classificabili come amministrazioni pubbliche: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; istituzioni universitarie; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni; gli IACP; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;  le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;  l’ARAN;  le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Si tratta di una classificazione valida che tuttavia non tiene conto degli enti pubblici ormai privatizzati e trasformati in società di capitali (ancorchè controllati dallo Stato) nel corso degli anni '90. I dipendenti di tali enti infatti sono ormai annoverabili tra i lavoratori del settore privato e non piu' del comparto pubblico. Così ad esempio sono del settore privato i lavoratori di Cassa depositi e prestiti, dell’ANAS, dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), delle Ferrovie dello Stato, delle Poste Italiane.

Le istituzioni scolastiche ed universitarie restano ad appannaggio esclusivo del comparto pubblico con l'eccezione delle università private (come ad esempio la LUISS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Bocconi di Milano,) che rientrano nell’ambito del settore privato. Nel settore pubblico invece vanno ricomprese i dipendenti della Banca d’Italia, l’Ufficio Italiano Cambi e le Autorità Indipendenti, gli Istituti autonomi case popolari (con l'eccezione però delle IACP trasformate, in base alle diverse leggi regionali, in enti pubblici economici es. ATER, ATEF).

I dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale sono nel comparto pubblico così come i dipendenti dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), quelli delle varie agenzie governative e fiscali (tra cui ad esempio le agenzie del demanio, delle dogane, delle entrate e del territorio), i lavoratori delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, nonchè quelli delle Autorità indipendenti (es. CONSOB, ISVAP, Autorità del garante della concorrenza e del mercato).

L'altra distinzione fondamentale è tra dipendenti di enti pubblici non economici e economici. Se i primi,  come ad esempio Inps, Inpdap, e gli ordini e collegi professionali, sono da ricomprendere senza dubbio nel comparto del pubblico impiego rientrano, invece, nel settore privato tutti gli altri, come ad esempio le aziende speciali, le municipalizzate, i consorzi di bonifica, e tutti gli enti che, per effetto della definizione della privatizzazione, sono stati successivamente trasformati in società di capitali (si pensi ad Eur Spa, la Rai, Fiera di Roma eccetera eccetera...)

Cordialmente

Maurizio

fefe51

Maurizio ha ragione (more solito). La pensione ex Poste spa è assimilabile a "pensione privata" anche se in origine derivante da un contratto di lavoro di natura pubblica (meglio di pubblico servizio..).

primo49

Grazie mille Maurizio, il mio dubbio era nato perchè ho incominciato a lavorare nelle Poste Italiane ancora nel 1975 e temevo che il contratto stipulato allora fosse ancora valido nonostante il passaggio a S:p.A neglia anni novanta. Ancora tanti ringraziamenti.
Primo

primo49

Grazie anche a te Fefe51.

mari.lar

Buongiorno, sono residente non abituale da quasi un anno in Portogallo.
Dato che vorrei cambiare città, vorrei sapere se nel nuovo municipio  sarà necessario ripetere tutto l'iter iniziale, per esempio la firma in comune dei due testimoni, una nuova iscrizione al servizio sanitario, ecc.
Se un contratto d'affitto comprende le utenze della luce e dell'acqua va bene oppure questi contratti devono essere intestati a me?
Grazie

diegon54

Buongiorno,
mi voglio soffermare su una questione che sembrerebbe banale ma che in realtà in nostro fisco sta molto attento e considera prevalenti
Non basta trasferire la residenza e iscriversi all'Aire per ricevere la pensione al lordo.
Quindi senza voler creare allarmi inutili date una lettura a questo estratto da Fiscomania.
Buona lettura!!!


Trasferimento della residenza all’estero: la guida

2
Trasferire al propria residenza all’estero: ecco tutto quello che c’è da sapere per essere il regola con il Fisco italiano. Tutti gli elementi che possono costituire profili probatori del trasferimento della residenza all’estero.
Chi di voi non ha mai pensato di trasferire la propria residenza all’estero? Se lo avete già fatto, oppure ci state pensando è bene tenere presenti, oltre gli aspetti economici, finanziari e personali di questo radicale mutamento di vita, anche i non trascurabili aspetti fiscali legati al trasferimento all’estero della propria residenza fiscale. Il trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche rappresenta oggi una problematica sempre più in auge, anche perché il livello di pressione fiscale a cui si è giunti nel nostro Paese ha portato molti quantomeno a riflettere su di un possibile trasferimento verso l’estero.
Trasferirsi all’estero e cambiare vita è sicuramente il sogno di molti, ma per farlo con sicurezza è bene conoscere la normativa di riferimento, oppure appoggiarsi a professionisti preparati, al fine di non trovarsi, dopo qualche tempo con spiacevoli sorprese dal Fisco italiano. I problemi nello specifico sorgono nel momento in cui l’Amministrazione finanziaria potrebbe contestare l’effettività di tale trasferimento: questo è sostanzialmente il punto fondamentale della questione, che riguarda appunto i profili probatori dello spostamento di residenza.
Infatti, un trasferimento della residenza all’estero effettuato con leggerezza, pur sempre senza dolo, può comportare spiacevoli inconvenienti di natura fiscale: spesso si ritiene che lavorando all’estero non si abbia alcun tipo di obbligo fiscale verso il nostro Paese, ma in realtà non è così semplice la questione.
Negli ultimi anni, infatti, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno incrementato la vigilanza sui soggetti che tentano fittiziamente di trasferire la propria residenza all’estero con l’intento di sottrarre materia imponibile alla tassazione italiana.  La pressione fiscalearrivata ormai alle stelle e le continue comunicazioni di accertamento da parte del fisco hanno convinto molti contribuenti a tentare di spostare all’estero la propria residenza per beneficiare di una tassazione fiscale più favorevole rispetto a quella del nostro Paese. Bisogna però fare attenzione, per non ritrovarsi ad avere spiacevoli accertamenti fiscali.
La tassazione di un soggetto fiscalmente residente in Italia (ancorché lavori o viva all’estero) è infatti diversa da un soggetto fiscalmente non residente. Nel primo caso il contribuente è soggetto alla c.d. “worldwide taxation“, secondo la quale sono tassati in Italia i redditi ovunque prodotti dal contribuente in quell’anno solare, mentre nel secondo caso il soggetto non residente è tenuto a dichiarare in Italia, e quindi a tassare soltanto i redditi ivi prodotti.
La residenza fiscale dei contribuenti
Indice
•    La residenza fiscale dei contribuenti
•    Effettività del trasferimento della residenza all’estero
•    Cancellazione dall’AIRE
•    Il fascicolo probatorio del contribuente
•    Strumenti di prova nel trasferimento della residenza
•    Consigli per trasferirsi all’estero in modo sicuro
Per capire quale il modo giusto di procedere per evitare possibili contestazioni fiscali, bisogna innanzitutto ricordarsi il concetto di residenza fiscale, che si noti bene, diverge da quello conosciuto ai fini civilistici. Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, si considerano residenti in Italia (articolo 2 comma 2 del Tuir) le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni sui 365), anche non continuativamente, vedono verificata una delle seguenti condizioni:
1.    Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente – ne consegue che è tassato sulla base del reddito mondiale anche colui che trasferisce la propria residenza all’estero, salvo si ricordi di cancellare la propria precedente residenza anagrafica italiana. Anche se viviamo da anni all’estero, ma ci siamo sempre dimenticati di cancellarci dall’anagrafe della popolazione residente in Italia, per lo Stato resteremo sempre cittadini residenti e quindi tenuti al pagamento delle imposte sui redditi;
2.    Individuazione nel territorio Italiano del proprio domicilio – il domicilio fiscale rappresenta il centro principali dei propri affari e interessi, tuttavia l’elemento principale da prendere in considerazione è il centro dei propri affetti personali, cosicché, nel caso di contrasto tra legami economici e familiari, ai fini della determinazione del Paese di residenza del soggetto passivo, deve conferirsi prevalenza a questi ultimi. Si pensi ad esempio, al soggetto che lavora da anni all’estero, ma ha la moglie e i figli residenti nel nostro Paese;
3.    Individuazione nel territorio Italiano della propria residenza – in questo caso la residenza coincide con la dimora abituale del soggetto. Se infatti, risultano intestate al soggetto passivo utenze domestiche nel nostro Paese è difficile che questi possa dimostrare di essere un residente all’estero.
Il contribuente, quindi, che intenda effettuare il trasferimento della residenza fiscale in un Paese diverso dall’Italia, sapendo o ipotizzando di dover rendere conto all’Amministrazione finanziaria (nel caso di trasferimento in uno Stato a fiscalità privilegiata con onere probatorio a suo carico, ma anche in caso di accertamento con onere probatorio assolto dall’Amministrazione per contraddire tale assunto), può organizzare le proprie attività in modo da comprovare l’effettività del proprio trasferimento di residenza, e quindi svolgere a tale scopo un’opera di precostituzione della prova.
Effettività del trasferimento della residenza all’estero
A detta dell’Amministrazione finanziaria, il trasferimento della residenza anagrafica all’estero da parte di cittadini italiani si è rilevato un fenomeno in crescente aumento, soprattutto perché nella maggior parte dei casi la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata, con l’esclusivo scopo di acquisire un indebito beneficio dal più favorevole regime impositivo dello Stato estero e di sottrarre all’imposizione progressiva in Italia i complessivi redditi ovunque prodotti. Il Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 304/E/1997, ha provveduto all’indicazione di alcune linee guida per l’attività di controllo nei confronti dei cittadini italiani emigrati all’estero e quindi per l’accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto “fiscalmente residente” in Italia.
Nella circolare  sono illustrati i principi generali, in ordine al quadro normativo di riferimento, da tenere in considerazione al fine di verificare la sussistenza di elementi certi e concreti ai fini dell’accertamento dell’effettiva residenza fiscale in Italia, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche. Essa dovrà quindi rappresentare un vademecum di base cui il soggetto trasferito all’estero dovrà fare riferimento.
Cancellazione dall’AIRE
Il primo adempimento che il contribuente deve fare per avvalorare il trasferimento della residenza fiscale all’estero è la propria cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente e la contestuale iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Tale adempimento rappresenta una condizione necessaria per far valere il trasferimento stesso, anche se, non sufficiente, poiché essa deve pur sempre corrispondere alla situazione effettiva. L’iscrizione all’AIRE è un diritto/dovere del cittadino e costituisce anche il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di alcuni diritti (ad esempio, la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza).
Devono iscriversi all’AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; allo stesso obbligo soggiacciono quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero, sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. Non devono iscriversi all’AIRE: le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963; i militari italiani in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero. L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito didichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del Comune di provenienza. All’apposito modulo di richiesta va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). La richiesta deve essere presentata personalmente; in caso contrario va altresì allegata una copia del documento d’identità del richiedente.
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. L’effetto più importante dell’iscrizione all’AIRE è che i soggetti iscritti in questa Anagrafe non sono tenuti a dichiarare in Italia i redditi prodotti all’estero, in quanto residenti momentaneamente in altri Stati nei quali svolgono con carattere di durevolezza la loro attività lavorativa. Come già detto, la sola registrazione all’AIRE non è di per se determinante per escludere la residenza fiscale in Italia. Ciò che infatti rileva è la circostanza che in Italia vi sia il domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. In sostanza, la mera cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente e la conseguente iscrizione all’AIRE non costituisce certamente elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Si ricorda che non rileva il trasferimento della residenza fiscale all’estero sino a quando non risulti la cancellazione dall’Anagrafe di un Comune italiano. Infatti il soggetto che ha stabilito la propria dimora abituale all’estero senza aver provveduto, anche per mera dimenticanza, alla cancellazione dall’Anagrafe dei residenti, è considerato per presunzione assoluta residente nel nostro Paese.
Per approfondire: AIRE: guida all’iscrizione
Il fascicolo probatorio del contribuente
Il secondo passo da effettuarsi, per dimostrare l’effettività del trasferimento della residenza, è costituito dalla precostituzione della prova atta a dimostrare, conformemente alla disciplina dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, l’effettività del trasferimento, oltre all’interruzione di significativi rapporti con lo Stato italiano. Non sussiste alcun condizionamento in merito agli strumenti con cui attestare l’effettività del trasferimento di residenza, ferma restando l’esclusione del giuramento e della prova testimoniale. La prova che il contribuente deve raccogliere sarà sostanzialmente quella di natura documentale. Si deve tenere in considerazione che l’Ufficio sarà obbligato ad effettuare una complessiva considerazione della posizione del contribuente alla luce delle prove da questo fornite, si tratterà quindi di una valutazione globale.
In ordine alla prova che il cittadino residente all’estero può fornire il legislatore non ha posto quindi alcun limite, lasciando dunque, la più ampia possibilità di difesa: sarà quindi opportuno catalogare in maniera ordinata, possibilmente in ordine cronologico, la maggior massa di documentazione possibile atta a fornire la prova. Infatti, quest’ultima accortezza permetterà il controllo di un requisito fondamentale, quale è quello temporale, per avvalorare la non fittizietà del cambio di residenza. Tra le due forme di prova documentale sarà possibile utilizzare anche l’atto pubblico, ma la prova che molto spesso darà evidenza dell’effettivo trasferimento sarà la scrittura privata, quindi, il ragionamento che l’Ufficio dovrà svolgere sarà necessariamente di tipo presuntivo.
Perciò, nella precostituzione del fascicolo sarà utile fare molta attenzione a che i documenti contengano elementi quanto più gravi, precisi e concordanti ai fini della prova che si vuole fornire e che ad un esame complessivo la massa documentale renda la situazione ivi documentata quanto più prossima all’incontrovertibile. Da precisare che la prova della residenza deve comprendere sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l’elemento oggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci che evidenziano tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento. Inoltre, affinché sussista il requisito dell’abitualità della dimora, non è necessaria la continuità o la sua definitività, essendo sufficiente che il soggetto presti attività lavorativa o svolga altre attività al di fuori del Comune di residenza (del territorio dello Stato) purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. E’ quindi assodato che la residenza non viene meno per assenze più o meno prolungate dovute ad esigenze di vita, studio, lavoro, etc. Si deve ricordare che il domicilio consiste principalmente in una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall’elemento soggettivo, cioé dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede dei propri affari ed interessi. L’inciso “affari ed interessi“, di cui all’articolo 43, comma 1, c.c., deve intendersi nel senso più ampio, e quindi comprensivo, non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari: in pratica, la determinazione del domicilio va dunque desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denunciano la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona.
Questa interpretazione è stata recepita dall’Amministrazione finanziaria che, riferendosi al caso di un soggetto iscritto all’AIRE ed esercente attività di lavoro autonomo all’estero, ha affermato che la residenza fiscale in Italia si concretizza qualora “la famiglia dell’interessato abbia mantenuto la dimora in Italia durante l’attività lavorativa all’estero” o, comunque, nel caso in cui “emergano atti o fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto ha quivi mantenuto il centro dei suoi affari ed interessi“. Devono, in definitiva essere considerati fiscalmente residenti in Italia i soggetti che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantengano, il centro dei propri interessi familiari e sociali in Italia. Tutti e tre i requisiti ex articolo 2, comma 2, del Tuir devono risultare combinati con l’elemento temporale che è integrato dal perdurare delle situazioni giuridiche “per la maggior parte del periodo d’imposta” (183 giorni nell’arco di un anno solare, che diventano 184 qualora l’anno fosse bisestile).
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il computo dei giorni ai fini della verifica della permanenza in Italia deve essere effettuato tenendo presente il numero di giorni di presenza fisica, anche non continuativi. Per completezza si deve aggiungere che rientrano tra i soggetti passivi d’imposta residenti nel territorio dello Stato, e pertanto soggetti a tassazione, non solo le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile, ma anche “i cittadini italiani cancellati dalla Anagrafe della Popolazione Residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale“. La ratio della disposizione si deve rinvenire nella volontà del legislatore di evitare che, attraverso i trasferimenti fittizi della residenza all’estero, vengano sottratti redditi imponibili al sistema fiscale nazionale. Lo strumento della presunzione consente, quindi, una diversa ripartizione dell’onere probatorio, evitando, in tal modo, che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti di ordine sostanziale. In particolare, la disposizione si applica nei confronti di quei soggetti per i quali ricorrono, contemporaneamente, le seguenti condizioni: l’essere cittadino italiano, l’essersi cancellato dall’Anagrafe della Popolazione Residente, l’essere emigrato in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Strumenti di prova nel trasferimento della residenza
Il cittadino che deve provare il trasferimento della residenza all’estero, può utilizzare ogni mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa idoneo a stabilire, secondo i criteri dettati dalla stessa Amministrazione finanziaria:
•    La sussistenza della dimora abituale nel Paese estero;
•    La sussistenza della dimora abituale nel Paese estero del coniuge e dei figli;
•    La residenza nel Paese estero del coniuge e dei figli;
•    L’iscrizione e l’effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici di formazione del Paese estero;
•    Lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero;
•    L’iscrizione ad associazioni o circoli sportivi o ricreativi nel Paese estero da parte del soggetto trasferito o dei familiari;
•    L’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
•    La stipula di contratti di acquisto o locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
•    L’esistenza di fatture o ricevute di erogazione di acqua, gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero;
•    La titolarità nel Paese estero di un conto corrente e la movimentazione dello stesso;
•    La titolarità di partecipazioni o strumenti finanziari del Paese estero;
•    La movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero;
•    L’eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese di immigrazione;
•    In presenza di immobili sia in Italia che all’estero, la rilevazione dalle utenze di consumi minimi nel nostro Paese e consistenti all’estero;
•    L’assunzione di incarichi in società estere;
•    La titolarità nel Paese estero della proprietà di auto o altri mobili registrati;
•    La titolarità nel Paese estero dell’assicurazione auto e di parcheggi per i residenti;
•    La corresponsione dell’abbonamento TV e di una tassa assimilabile all’Imu nel Paese di immigrazione.
L’elencazione non è ovviamente esaustiva, ma al fine della prova della residenza può essere utilizzato qualsiasi mezzo idoneo a provare l’effettivo trasferimento. Di contro, deve essere provata la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico e sociale, culturale e ricreativo. Quindi ai fini della compliance e della precostituzione della prova in caso di trasferimento della residenza fiscale è utile la cessazione dei suindicati rapporti con l’Italia o, qualora continuino a sussistere in maniera attenuata, provvedere a renderli quanto più possibile meno apparenti. Ove possibile e necessario, si potrà quindi a tal fine raccogliere ogni elemento probatorio di natura dimostrativa-documentale atto a fornire la prova negativa della sussistenza di elementi di collegamento con l’Italia, quindi ad esempio:
•    Della residenza italiana del coniuge o dei figli;
•    Della presenza di unità immobiliari tenute a disposizione nel nostro Paese;
•    Dell’esistenza di atti di donazione effettuati in Italia;
•    Dell’esistenza di movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie in Italia;
•    Della titolarità di conti correnti alimentati con accrediti di ogni genere;
•    Dell’esistenza di atti di compravendita effettuati in Italia a proprio nome o per interposta persona;
•    Dell’assunzione di incarichi in società italiane;
•    Della titolarità in Italia del diritto di proprietà (ma anche possesso) di veicoli o altri mobili registrati;
•    Dell’iscrizione nel nostro Paese a circoli o clubs;
•    Dell’organizzazione della propria attività e dei propri impegni direttamente o attraverso soggetti operanti sul territorio italiano.
In definitiva, ne deriva che deve essere fornita dal contribuente la piena dimostrazione della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel Paese estero. La sussistenza degli elementi utili a provare il trasferimento della residenza all’estero di un soggetto e la mancanza di quelli atti a realizzare un collegamento col nostro Paese dovranno quindi essere valutati e ponderati, tenendo bene presente che la valutazione di essi svolta dall’Amministrazione finanziaria dovrà comportare una complessiva considerazione della posizione del contribuente alla luce delle prove fornite. Ciò significa che un soggetto la cui situazione integri più elementi utili e rilevanti al fine di provare il proprio trasferimento in uno Stato estero, non necessariamente sarà tenuto ad eliminare ogni collegamento con l’Italia. A maggior ragione se tale collegamento è particolarmente tenue, come potrebbe essere ad esempio la locazione di un immobile per un mese nel periodo estivo, oppure l’iscrizione ad un circolo sportivo in Italia. La valutazione da farsi, e che in concreto l’Amministrazione finanziaria andrà ad eseguire, sarà afferente la prevalenza: nel senso che si dovrà valutare se prevalgono gli elementi di collegamento con lo Stato estero di cui si assume essere effettivamente residenti, oppure prevalgono gli elementi di collegamento con l’Italia.
Consigli per trasferirsi all’estero in modo sicuro
In definitiva quali potrebbero essere le nuove prospettive utilizzabili al fine di dar certezza all’effettività del trasferimento della residenza fiscale? E’ indubbio che sono sempre più gli italiani che scelgono di fissare all’estero la propria residenza fiscale, spinti da motivi economici, lavorativi o personali, oppure semplicemente per minimizzare il gravoso carico fiscale presente nel nostro Paese. Purtroppo però tale fattispecie, allorché il trasferimento sia soltanto fittizio, costituisce una delle principali tipologie di evasione fiscale internazionale, così come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 257/E/2013.
Per questo motivo è opportuno aderire quanto più possibile alla compliance normativa sopra delineata, cercando di portare a vostro favore quanti più elementi probatori possibili. Nel caso in cui stiate per effettuare il trasferimento della residenza, per lavoro o anche solo per avventura, all’estero, per periodi più o meno lunghi, è necessario seguire le seguenti regole per non avere spiacevoli inconvenienti di natura fiscale.
•    Affidarsi a professionisti in campo fiscale – Chi intende andarsene dal nostro Paese per cercare fortuna all’estero non vuole certamente avere noie con il Fisco italiano. Per questo è importante non improvvisare, ma chiedere la consulenza di un dottore commercialista esperto nel settore che sappia indirizzarvi analizzando la vostra situazione, specialmente se avete una partita Iva o una società ancora attiva in Italia;
•    Cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente – Ricordatevi che fino a quando non vi cancellate dall’anagrafe della popolazione residente, anche se risiedete da tempo all’estero, per il Fisco italiano siete ancora residenti fiscalmente in Italia, con tutti gli obblighi dichiarativi conseguenti;
•    Iscriversi all’AIRE – Conseguenza inevitabile del punto precedente è l’iscrizione tra l’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero. Dal momento in cui sarà in vigore questa iscrizione voi per il Fisco italiano sarete ufficialmente residenti all’estero, quindi tenuti a dichiarare in Italia soltanto i redditi ivi prodotti;
•    Dichiarazione dei redditi – Ricordavi che se mantenete in Italia redditi, o immobili, i redditi percepiti devono comunque essere soggetti a tassazione italiana, quindi è necessario presentare la dichiarazione dei redditi;
•    Gli spostamenti in Italia – Il Fisco italiano tende a effettuare molti controlli al fine di smascherare soggetti che fingono di effettuare il trasferimento della residenza all’estero, al solo fine di evadere la tassazione fiscale italiana. Per questo tenere traccia di ogni vostro spostamento o soggiorno in Italia diventa fondamentale per dimostrare al Fisco che voi risiedete effettivamente all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta.
In tutti questi casi, se state programmando o volete effettuare il trasferimento della residenza, per lavorare all’estero in maniera stabile e duratura, non dovete commettere l’errore di trascurare l’attenta valutazione degli aspetti fiscali legati a questa vostra scelta di vita. Anzi, programmare l’aspetto fiscale sarà per voi uno degli aspetti più impegnativi, ma se fatto con i giusti accorgimenti vi permetterà di stare tranquilli in caso di eventuali successivi controlli.

spak62

Grazie Diego bellissimo articolo
Certo i requisiti posti per non incappare in controlli sono non pochi,per questo che non ci si deve solo soffermare sul discorso economico,ma altresì sul modello di vita in Portogallo che se non ne siete più che certi,meditate nella scelta non 100 ma 1000 volte.
Fabio

micolino5

in Italia ho fiscalmente a mio carico al 100 % mia figlia minorenne che però rimarrà a vivere in Italia per completare formazione accademica di danza.
Con un mio trasferimento fiscale cosa succede?
Ancora per il 2018 rimarrà in Italia poi se tutto le andrà bene farà carriera all'estero. Ma da qui alla sua autonomia economica se divento residente non abituale in Portogallo come viene considerata mia figlia?
Grazie

diegon54

Penso che con un figlio a carico e minorenne a meno che non diventi autonomo e maggiorenne sia impensabile per il fisco separare la residenza fiscale sua e di sua figlia..Ma questa è solo un mio parere considerando che il fisco gli aspetti familiari li considera preminenti vedi punto 2
2.    Individuazione nel territorio Italiano del proprio domicilio – il domicilio fiscale rappresenta il centro principali dei propri affari e interessi, tuttavia l’elemento principale da prendere in considerazione è il centro dei propri affetti personali, cosicché, nel caso di contrasto tra legami economici e familiari, ai fini della determinazione del Paese di residenza del soggetto passivo, deve conferirsi prevalenza a questi ultimi. Si pensi ad esempio, al soggetto che lavora da anni all’estero, ma ha la moglie e i figli residenti nel nostro Paese;

micolino5

...questo mi bloccherebbe in Italia e mi sembra poco logico...ma non mi stupirei!!!
il fatto che abbia 16 anni e quindi a livello legale è  considerata una minorenne emancipata qualcun altro ha info sicure da darmi ?
Mi conviene nel caso sentire l Inps o commercialista..?

diegon54

inps no,più che commercialista un fiscalista

micolino5

non abbiamo un fiscalista sul forum please????

spak62

Io spero che almeno il 1 anno di status di residente non abituale il Fisco Italiano sia tollerante serve un poco di tempo per ottemperare a tutti gli obblighi,non credete?

spak62

Volevo dire alla sig ra Micolino che ad un funzionario dell agenzia delle entrate ho domandato se soltanto io fossi residente all estero e la mia famiglia in Italia cosa sarebbe accaduto? Risposta : Nulla
Parlo di figli e coniuge

mari.lar

Quello che a me non è chiaro è se, dopo un anno di permanenza in un comune portoghese dove a tutti gli effetti e nel rispetto delle norme stabilite ho acquisito lo status di residente non abituale e abitato, volendomi trasferire in un altro comune portoghese dovrò nuovamente recarmi negli uffici del nuovo comune con i due testimoni e registrarmi ancora all'ufficio sanitario.
In pratica se devo ripercorrere per intero tutto l'iter già espletato.
Grazie

Maurizio Galieti

Dovrà necessariamente cambiare l'indirizzo di residenza affinché il fisco portoghese sia certo di conoscere i suoi movimenti da residente.
Chiaramente è un dovere che spetta sia ai residenti non abituali, sia ai portoghesi stessi.
Lo status di RNH indica solo un'agevolazione, ma lei, come tutti coloro che ne fanno parte, siete a tutti gli effetti dei Residenti in Portogallo e, come tali, siete soggetti alla disciplina del codice IRS ( CIRS).
Nulla di più.
Il raggiungimento dell'obiettivo non è lo status di RNH, ma il mantenimento dello stesso per i restanti anni.
Quindi "alterar morada, declaraçao rendimentos, esistenza in vita eccetera eccetera", non sono da considerarsi meno importanti dei certificati già collezionati e presentati ai fini dell'ottenimento dell'esenzione.
P.s.: non è rivolto a lei che già saprà, mari.lar, bensì a tutti coloro che sottovalutano questi aspetti.

Cordialmente
Maurizio

Maurizio Galieti

spak62 ha scritto :

Volevo dire alla sig ra Micolino che ad un funzionario dell agenzia delle entrate ho domandato se soltanto io fossi residente all estero e la mia famiglia in Italia cosa sarebbe accaduto? Risposta : Nulla
Parlo di figli e coniuge


Gentile Spak,
la questione di Micolino, o comunque di coloro che hanno figli minori, è da affrontare con la dovuta cautela.
Sarà che fidarmi dei funzionari pubblici che nel corso del tempo ho avuto "piacere" di conoscere, non ha delineato una particolare predilezione positiva e propositiva a parere del sottoscritto.

La residenza dei minori tocca degli aspetti legali ben più ampi che una semplice interpretazione del funzionario di turno. Una risposta ai quesiti dovrà necessariamente trovar riscontro in materia legale, attraverso leggi, norme o altro.

Il genitore è libero di trasferirsi ma…
a riguardo va da subito chiarito che nessun tribunale ha il potere di impedire al genitore di trasferire la propria residenza in un diverso comune; ogni cittadino ha infatti una assoluta libertà di muoversi liberamente e scegliere dove abitare al fine di realizzare le proprie aspirazioni sociali e lavorative per come garantite dalle leggi nazionali ed internazionali.

Il problema che, al contrario, si pone quando ci sono dei figli è se egli possa attuare tale trasferimento insieme a loro (in sostanza se essi debbano rimanere collocati o affidati a quel genitore).

In altre parole il Tribunale, posto dinanzi ad un’istanza del genitore che coabita con la prole (quantomeno in modo prevalente) di cambio di residenza di quest’ultima (cosiddetta “rilocazione del figlio”) ben potrebbe decidere di modificare i precedenti provvedimenti e – pur senza poter impedire il trasferimento al genitore – collocare i figli presso l’altro genitore o anche (nei casi più gravi) affidarli in via esclusiva a quest’ultimo, se tale soluzione appaia garantire maggiormente gli interessi dei minori.

Sbaglia dunque quel genitore che, avendo già ottenuto un provvedimento del giudice di affidamento o collocamento della prole presso di sé, si ritenga libero di poter arbitrariamente attuare un cambio di residenza senza il consenso dell’ex.

In presenza di figli minori, infatti, il cambio di residenza deve essere sempre conosciuto ed approvato dall’altro genitore; in mancanza dovrà essere il giudice a decidere a seguito di una specifica istanza di modifica delle condizioni relative ai figli, e risultanti dal precedente provvedimento giudiziale.

Ove ciò non avvenga, l’allontanamento potrà essere punito:

-sia sul piano civile: il giudice potrà, infatti, modificare i provvedimenti in vigore e contestualmente ammonire il genitore inadempiente, disporre un risarcimento a suo carico e il pagamento di una sanzione amministrativa;

-sia dalla legge penale in quanto, ove sia posto in essere in modo arbitrario e tale da impedire la frequentazione del figlio con l’altro genitore, esso integra il grave reato di sottrazione di minore e persona incapace, anche quando sia compiuto col consenso del minore stesso.

Detto questo, non essendo io un avvocato, ma potendomi avvalere di consulenze legali, reputo ininfluente dover sottolineare che un minore non può non essere residente con almeno uno dei genitori o, in alternativa , con un tutore legale stabilito da un giudice.

Poi ognuno avrà le proprie carte e documenti per dimostrare l'effettiva residenza in Portogallo, così come eventualmente l'effettiva lontananza geografica giustificata dalla propria prole per differenti motivi che entrano in ambito soggettivo.

Cordialmente
Maurizio

spak62

Grazie Maurizio e concordo con te che troppi funzionari pubblici in Italia dicano la propria a prescindere,quindi cari amici le parole vanno confermate dalla legge.purtroppo nessuno paga per parole errate che possono creare grandi problemi

mari.lar

Grazie Maurizio per le sue precisazioni, però quello che non mi è chiaro è se nel nuovo municipio di residenza dovrò portare i 2 testimoni portoghesi, così come ho fatto quando ho preso residenza per la prima volta in Portogallo.
Certo che nel nuovo comune registrerò la mia presenza, ma questo dovrà avvenire ancora con presenti i due testimoni in qualità di garanti?
Spero che lei sappia chiarire questo mio dubbio.
Grazie

Maurizio Galieti

Ha incontrato addetti zelanti.
Riprovi tranquillamente senza, e se dovessero farle storie, esca fuori, offra un caffè a due passanti e ha risolto il problema.
Poi ci dica.

Cordialmente
Maurizio

mari.lar

Grazie ancora per la cortese risposta
Un saluto

sergioserafini

Ciao Maurizio
sono un neo iscritto al tuo blog. Sono un pensionato che intende trasferirsi a Sesimbra e ottenere il riconoscimento di residente non abituale. Ho letto le info che hai postato e mi complimento per la chiarezza delle esposizioni. La cosa che non mi è del tutto chiara, riguarda i requisiti per ottenere il riconoscimento di cui sopra, Se non ho capito male, sostieni che per ottenerlo, è necessario non risultare residente in Portogallo nei cinque anni precedenti la richiesta. Io, dal 16 ottobre 2012 al 31 marzo 2013, sono stato a Madeira e ho dovuto richiedere la residenza, che mi è stata concessa, come cittadino europeo, per cinque anni ma, non ho avuto la residenza fiscale (nel senso che non ho mai dovuto pagare tasse). L'anno scorso ho richiesto informazioni ad alcuni avvocati di Lisbona e mi è stato detto che, non avendo avuto la residenza fiscale, avrei diritto al riconoscimento di residente non abituale. Tu, cosa ne pensi?...non vorrei avviare una istanza per il riconoscimento, tramite uno studio legale, pagare e magari, sentirmi dire alla fine che non ho il diritto. Ti sarei grato se volessi darmi una risposta basata sulla tua esperienza. Grazie

Maurizio Galieti

Salve Sergio,
ti ringrazio molto ma il blog non è il mio. Io sono un iscritto come te, e cerco solo di portare un contributo a questo forum gestito in maniera egregia da Francesca ( moderatrice ), che ha tutto il merito di mantenere attivo questo importantissimo canale informativo.

Per rispondere alla tua domanda, purtroppo, la materia è controversa.
La normativa parla in modo equivoco di sola "residenza". Ora, i più informati sapranno che esistono due tipi di residenza, quella anagrafica e quella fiscale.
Nel tuo caso, hai ottenuto semplicemente quella anagrafica.

È una problematica che sto affrontando in questo momento per un mio cliente e dopo essermi confrontato con diversi legali portoghesi, ottenendo solo risposte discordanti, ho richiesto un incontro presso la DSRI di Lisbona a fine mese.
Dopodiché saprò dirti con certezza.

Cordialmente
Maurizio

fefe51

Carina quella del brindisi con le "comunali e regionali".... mi associo e alla salute!  ;)

fefe51

Proprio nulla....no. Ci sono molte sentenze di Cassazione che precisano il concetto di "dimora abituale" nel luogo dove si hanno i propri interessi, compresi i vincoli di carattere familiare e sociale. In Italia si è andati oltre: è rilevante ai fini dell'accertamento del luogo di effettiva residenza, anche "l'abitazione" del soggetto, ovvero il luogo ove egli risiede de facto e quindi ove consuma, mangia e dorme con regolarità.
Certo, sostenere che un padre di famiglia non separato  o divorziato si trasferisce in Portogallo, quando lascia in Italia la moglie, i figli alle scuole italiane, i parenti stretti e magari ha pure l'abbonamento per la Roma...insomma, non credo che all'Agenzia siano proprio fessi.
Quindi è più corretto dire che la Legge considera residenti all'estero i cittadini italiani che ivi soggiornano concretamente, effettivamente e realmente per almeno 183 giorni l'anno, punto.
Il problema è che l'onere di dimostrare tale condizione spetta al soggetto interessato e non al potere di verifica dell'Agenzia.
Quindi si deve mantenere ogni più ampia, oggettiva e trasparente documentazione comprovante la residenza estera effettiva e, se possibile, non creare ante facto le condizioni di una eventuale contestazione da parte degli organi competenti.
Purtroppo. Maurizio sarà concorde, molti "assistenti" danno consigli avventati e non sottolineano i rischi di natura fiscale che possono insorgere in questo trasferimento. Trasferirsi in Portogallo è lecito e possibile, ma bisogna farlo bene, con attenzione prima e dopo lo svolgimento della pratica e seguendo l'esatta applicazione delle normative vigenti sia in Italia che in Portogallo.

Robj999

Buongiorno a tutti
Voci di popolo ( non proprio solo popolo si è sbilanciato anche il mio commercialista ) parlano di una particolare attenzione e eventuali revisione degli accordi per l'esodo in massa che  sta spopolando l'Italia dai pensionati - qualcuno ha notizie a riguardo ? ( spero di no 🤑) saluti e buone feste !

Maurizio Galieti

Come non poter essere d'accordo.

Sia chiaro a tutti che l'intenzione non è quella di spaventare o irrigidire ulteriormente le persone che si trovano al momento un po' confuse o spaesate,  tutt'altro.
Il concetto che DEVE passare sul Forum riguarda esclusivamente la possibilità di ottenere ciò a cui si aspira, ma con le dovute cautele, perché la materia in linea generale è molto più ampia di come solitamente si crede.

Ho notato che alcuni tendono ad idealizzare la propria idea di sogno, e non vi è nulla di sbagliato in questo, e non sarò di certo io ad oscurare tale proiezione, ma fate attenzione.

Il consiglio che do è di focalizzarsi sulle reali intenzioni che vi hanno avvicinato a questa situazione, poi i sogni si realizzeranno a mano a mano con tempo ed esperienza, e probabilmente sarete voi stessi i protagonisti di tali soddisfazioni.

Cordialmente
Maurizio

Maurizio Galieti

Robj le voci di popolo rimangono appunto voci. Anche qui direi di evitare di creare falsi allarmismi cortesemente.
A meno che non si sieda in commissione europea o si sia membri di qualche board incaricato dai rispettivi governi per la pianificazione di interventi sovranazionali che, chiaramente, sovrastano quelle nazionali.

Insomma, non è vero, e non se ne parla.
Forse nei bar potrebbe essere uno spunto interessante per trascorrere un'oretta sorseggiando un Aperol.

Cordialmente
Maurizio

Francesco53

Credo che cercare di "fare i furbi" non paga e alimenta inutile confusione in cui si accinge a fare una scelta di questo genere. 
Una considerazione che dovrebbe essere fatta da chi è responsabile delle scelte politiche nazionali è il «perché?» e «come?» possa essere frenata/tamponata questa (giustificata!) fuga. Non trovo per niente semplice dover scegliere tra un trasferimento ed una "sopravvivenza". L'informazione a 360° è la migliore soluzione per una scelta serena.
Un'ultima cosa: ancora una volta complimenti a Maurizio per la precisazione effettuata con la dovuta pacatezza.
Buon proseguimento di giornata a tutti.
Francesco.

sergioserafini

Grazie Maurizio
Sei un fulmine!! Ci sentiamo ai primi dell'anno prossimo. Buone feste!

sergioserafini

Robj999
Gli accordi, sono bilaterali e quindi, perché possano essere modificati, ci vuole l'accordo dei contraenti. Non credo che sia cosi facile modificarli.

fefe51

Anche secondo me non esiste alcun pericolo concreto sulla longevità della Convenzione italo-portoghese, che tra l'altro è ultra consolidata e applicata da molti anni. In questo lungo tempo, inoltre, è mutato molto in senso restrittivo i rapporti tra Paesi membri e UE e dubito fortemente che Bruxelles accetterebbe una modifica unilaterale dell'Italia che ostacoli la libera circolazione dei cittadini comunitari in Europa...
La "fuga" non solo è giustificata, per le ragioni lasciate intuire poc'anzi da Francesco53, ma è anche un gesto di indipendenza, di autonomia decisionale, di coraggio e di libertà....vi pare poco?

Robj999

Carissimi  saluti a tutti
Cito fefe 51 " decisione ,coraggio,libertá " come mi piacciono e come mi potrete ritrovare in questi stiupendi concetti ! Io ci sono , e ci sarò con condizioni anche peggiorative ! Perchè sono anche quelle che mi diranno : sono proprio contento di aver preso questa decisione anche se....anche se dovremo metterci l'elmetto e scendere in trincea - Vero é che gli accordi bilaterali saranno molto difficile da revisionare   ( anche se giá si capisce che non rode solo allo stato Italiano ) ma l'Italia giá si muove per conto suo e leggo il 25/10/2016   ( Italia Oggi ): con il D.F. 193/2016 collegato alle legge di bilancio,é infatti previsto che i comuni dovranno inviare alla agenzia delle entrate i dati delle persone che si  iscrivono all'Aire  cosí da consentire alla amministrazione finanziaria di formare liste selettive " per i controlli relativi alle attivitá finanziarie e investimenti esteri non dichiarati" Tali controlli  avranno decorrennza gennaiol 2010
In particolare ai fini della liste selettive l'Agenzia "terrá conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di adesione alla Voluntary disclosure "
In altri termini il trasferimento in un altro stato e la mancata adesione alla procedura di collaborazione volontaria sono considerati dal legislatore  " indici di pericolositá fiscale "
Ė chiaro che é indirizzato a chi ha voluto nascondersi con la residenza estera in tempi non sospetti ma.....per colpa di  un paio di ubriaconi e alcolizzati possono beccare anche noi che abbiamo bevuto 2 bicchieri a cena....
"Voluntary disclosure" se cercavano un deterrente.....questi non sono cannoni sono giá armi nucleari ...

spak62

Cari amici le nostre scelte sono dettate da tante motivazioni,non stiamo rubando nulla a nessuno ed il Portogallo è un luogo meraviglioso sotto vari aspetti,quindi godiamoci questo cambiamento per noi e come me per i miei figli con tranquillità cercandoci e stando insieme anche tra di noi per parlare e divertirci insieme

Francesco53

Probabilmente mi sono perso qualcosa ed ho sbagliato blog! O forse no. Ma mi domando cos'ha a che fare il D.P. 13/2016 che riguarda la
rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia? In sostanza un nuovo ennesimo condono, semplicemente chiamato in modo diverso e collegato alla Legge di Bilancio e convertito il 24 novembre u.s. e riguarda coloro che hanno un contenzioso (di vario genere) aperto col fisco.
Questo non è un blog rivolto a persone pensionate che cercano informazioni sulle modalità legate all'espatrio (o residenza non abituale) consentito dalla legge?
Grazie.
Serena notte a tutti.
Francesco.

Articoli per aiutarti nel tuo espatrio in Portogallo

Tutti gli articoli della guida Portogallo