compravendita appartamento in Italia
Ultima attività 05 Agosto 2018 di Franco Tedde
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Buongiorno a tutti voi a cui chiedo gentilmente se si puo' vendere la casa in Italia, diventata "seconda", ed acquistarne un'altra, a distanza di alcuni mesi sempre in Italia e quindi sempre "seconda casa", per passarci i giorni consentiti, magari in vacanza, al mare o vicino alle terme, o cosi' facendo si dimostra al fisco italiano l'"interesse ad investire" in Italia con le eventuali conseguenze? iGrazie per le future risposte e consigli. Luigi.
buongiorno
certo che si puo', seconda casa era la precedente e seconda resta quella nuova
i giorni di permanenza concessi restano sempre i sei mesi meno un giorno e la dimostrazione che il proprio centro di interessi é al di fuori dell'Italia
siccome l'onere della prova é a carico del contribuente, conservare scontrini di autostrada, nave, aereo che dimostrino l'effettiva residenza estera
Grazie Dario.
Meglio ancora se nella nuova casa acquistata in Italia non allaccio le utenze.......vero?
non e' vero che la casa in Italia diventa seconda casa.
lo è solo se affittata o data in comodato d'uso, ovvero la casa deve restare a disposizione del proprietario iscritto all'AIRE
alberto
alberto valtorta:
Quindi quale è la prima e quale la seconda???
per ALBERTO VALTORTA
No .. Alberto .. non è neanche così. ... Night.xxxxx ha per brevità sicuramente semplificato.
Il concetto è inerente alle ESENZIONI (acquisto PRIMO IMMOBILE, IMU eccetera) possibili solo in presenza di RESIDENZA ITALIANA.
NON ESSENDO (più) RESIDENTE (ricordiamolo sempre...) è giustamente per il PT un investimento all' "estero" (non tassato in PT in base al Trattato per evitare le Doppie Imposizioni) e per l'ITA assogettabile all'IMU
AL PARI (esempio)
di una seconda casa di un ITALIANO RESIDENTE in ITA
e/o come la casa dI un FRANCESE RESIDENTE in FRANCIA comprata in centro a ROMA (anche se prima ed unica casa in ITA)
Abbiamo scritto in materia e ci dovrebbe essere una discussione su IMU casa iscritto AIRE (o similare).
Spero di essere stato chiaro.
Un saluto
Ste
caro Alberto,
prova a spiegarlo all'Agenzia delle entrate
é chiarissimo: prima casa é solo la residenza principale
mi sembra anche logico che sia così
il meglio é se le utenze le intesti a qualcuno della famiglia che risieda in Italia,
ma ti devi fidare... a buon intenditor
ciao
meglio pagare le tasse come seconda casa e non avere discusioni per gli eredi
Salve, sicuramente io non sono stato chiaro, ma ora ci provero'.
Io vorrei sempre avere una "seconda casa", in Italia, pagando tutte le tasse che cio' comporta, senza per questo "investimento immobiliare", in Italia, compromettere la detassazione....
sono d'accordo, ma scelta libera
certo é che la seconda casa é soggetta ad imposte come seconda casa, non può essere esente
Ancora grazie.
nighthawkhonda ha scritto :Ancora grazie.
Buongiorno, mi chiamo Luciano, abito a Cremona. Sto seguendo il forum da alcune settimane per farmi un idea delle problematiche comuni. In merito alla discussione sulla seconda casa ammetto di non avere compreso bene. Lo Stato Italiano considera seconda casa, la casa che manteniamo in Italia? Lo Stato Portoghese come considera la casa che manteniamo in Italia e come la tassa?
Grazie ed un saluto a tutti quanti
...spero sia utile
La pretesa tributaria del comune appare
illegittima visto il DL 28-3-14, n. 47 coordinato con la legge di
conversione 23-5-2014 n- 80 che all'articolo 9/ bis recita: comma.l. ......a
partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel tenitorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di
residenza a, titolo di proprietà o di usufrutto in ltalia a condizione che non
risulti locata o data in comodato d'uso. il comma.2 recita sull'unità
immobiliare ed i cui al comma 1 , TARI e TASI sono applicate per ciascun
anno in misura ridotta di due terzi. Inoltre ll Ministero dell'Economia e
delle Finanze con propria risoluzione n . 6/DF prot.2 1663 del 26-6-2015
sottolinea quanto previsto dalla legge ed in particolare precisa:
è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprieta o di usufrutto in ltalia, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d'uso". Il successivo comma
2 dispone che sull"'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte
comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura
ridotta di due terzi".
il tutto prende origine da decreto e dalla legge in premessa del 2014.
gentilissimo,
ti invio alcuni dati, leggi, anche se non conosciute dai comuni.
ti preciso che io non pago l'IMU sulla "prima casa" e un terzo di TARI
visto il DL 28-3-14, n. 47 coordinato con la legge di
conversione 23-5-2014 n- 80 che all'articolo 9/ bis recita: comma.l. ......a
partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel tenitorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di
residenza a, titolo di proprietà o di usufrutto in ltalia a condizione che non
risulti locata o data in comodato d'uso. il comma.2 recita sull'unità
immobiliare ed i cui al comma 1 , TARI e TASI sono applicate per ciascun
anno in misura ridotta di due terzi. Inoltre ll Ministero dell'Economia e
delle Finanze con propria risoluzione n . 6/DF prot.2 1663 del 26-6-2015
sottolinea quanto previsto dalla legge ed in particolare precisa:
è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprieta o di usufrutto in ltalia, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d'uso". Il successivo comma
2 dispone che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte
comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura
ridotta di due terzi".
il tutto prende origine da decreto e dalla legge in premessa del 2014.
se interessa mando la risoluzione del MEF, (e la legge se interessa) che chiarisce senza dubbio alcuno che l'italiano iscritto all'AIRE, ha diritto ad una prima casa in Italia.
saluti
alberto valtorta
Per Alberto Valtorta
Certa delle info fa Lei inserite spero qualcuno confermi questa notizia bomba!!!
Grazie
ciao ALBERTO
ALBERTO... ci siamo già confrontati QUI nel 2017 ... è cambiato qualcosa ?
Tasse Prima Casa per pensionati iscritti AIRE
https://www.expat.com/forum/viewtopic.php?id=702779
per alberto valtorta
---------------
OTTIMO ....... la CIRCOLARE esclude le pensioni ITALIANE al punto B)
Include invece al punto A ) le pensioni in convenzione internazionale che però NON sono le pensioni INPS detassate.
Grazie Alberto
AGGIUNGO
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ... significa titolari di pensione erogata DALLO STATO ESTERO DI RESIDENZA.
Unica possibilità .... e non è infrequente ... ed è IL TUO CASO ..... che il comune MALE INTERPRETANDO il tutto ti esenti .
I comuni APPLICANO IMU AI RESIDENTI ESTERI ISCRITTI AIRE E PENSIONATI INPS.... aggiungo correttamente.
Chiedi a quanti EXPAT conosci, così facciamo una casistica, a parte che chi è esentato è meglio che faccia finta di nulla ... ovviamente.
ancora ..............
da Tasse Prima Casa per pensionati iscritti AIRE
https://www.expat.com/forum/viewtopic.php?id=702779
questo sito
amministrazionicomunali.it/imu/aire.php
Il sito in sè è una bibbia per le pubbliche amministrazioni e di rimando anche per noi.
+++++ TESTO +++++
Molti cittadini residenti all'estro possiedono almeno una abitazione in Italia.
Nel 2012 e 2013 era possibile per il Comune "considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";
Nel 2014, in seguito all'approvazione della Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014 è stata eliminata la possibilità di assimilazione ad Abitazione principale.
Per cui nel 2014 l'immobile è da ritenersi come seconda abitazione.
2015 - Sempre la Legge 23.05.2014 n° 80 prevede che:
"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
Quindi dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.
Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale.
Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.
Dal 2016, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre all'esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE dovrebbe valere anche l'esenzione TASI come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).
micolino5 ha scritto :..........Certa delle info fa Lei inserite spero qualcuno confermi questa notizia bomba!!!
Grazie
ehhmmmmm ... meglio leggere anche la discussione del 2017
Grazie Sbertan...il tuo messaggio di risposta è arrivato mentre scrivevo non avrei saputo dove trovare tópicos
Grazie come sempre!
micolino5 ha scritto :Grazie Sbertan...il tuo messaggio di risposta è arrivato mentre scrivevo non avrei saputo dove trovare tópicos
Grazie come sempre!
lo strano è che con ALBERTO avevamo già scritto ...
Non penso che non volesse CONSIDERARE quanto scritto dai dipendenti PUBBLICI di
amministrazionicomunali.it
CORREZIONE (avevo scritto altro)
... Alberto è uno dei fortunati ... e quindi giustamente ed in buonafede rilascia la sua testimonianza citando le corrette LEGGI.
Il punto è la frase " ...... già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ...... "
che dai comuni poco accorti viene interpretata :
SEI PENSIONATO
SEI AIRE
quindi TI ESENTO
contrariamente al dovuto:
SEI PENSIONATO INPS erogata da ITA
SEI AIRE
non hai pensione erogata dal PT
quindi NON TI ESENTO
per micolino5
non e' una notizia bomba, ma legge dello stato italiano
alberto valtorta ha scritto :per micolino5
non e' una notizia bomba, ma legge dello stato italiano
Quanto citato non è corretto , per favore non diamo false informazioni e diamo la casistica completa.
La norma è corretta ma il tuo comune e pochi altri ha MALE (buon per Te) interpretato e ti esonera al punto immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza
Però non ti consiglio di ... ehmmm ... chiedere chiarimenti al comune ...
A riprova invito i partecipanti a citare il loro caso :
I VOSTRI exCOMUNI Vi fanno pagare la IMU sulla ex.PRIMA CASA di residenza ?
++++++++++++++++++++
amministrazionicomunali.it/imu/aire.php
Il sito in sè è una bibbia per le pubbliche amministrazioni e di rimando anche per noi.
+++++ TESTO +++++
Molti cittadini residenti all'estro possiedono almeno una abitazione in Italia.
Nel 2012 e 2013 era possibile per il Comune "considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";
Nel 2014, in seguito all'approvazione della Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014 è stata eliminata la possibilità di assimilazione ad Abitazione principale.
Per cui nel 2014 l'immobile è da ritenersi come seconda abitazione.
2015 - Sempre la Legge 23.05.2014 n° 80 prevede che:
"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
Quindi dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.
Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale.
Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.
Dal 2016, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre all'esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE dovrebbe valere anche l'esenzione TASI come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).
Buona sera a tutti. Io in Italia pago essendo residente qui, comeseconda casa. A mio avviso necessario che vengano date info corrette filtrate ed aggiornate. Era da mesi che non partecipavo più, ma poco è cambiato solo la terminologia da informazioni scorrette a"fak news". Un saluto carissimo a tutti gli amici ed ai futuri residenti.
Buona sera a tutti. Io in Italia pago essendo residente qui, come seconda casa
Grazie Franco
ma poco è cambiato solo la terminologia da informazioni scorrette a "fak news".
Ci proviamo .... ci proviamo .....
salve,
certo che si può', come seconda casa
basta dimostrare al fisco, se fa un'accertamento, che si passa più' di sei mesi all'estero, conservando scontrini, e/c bancari (il c/c in Italia se necessario come residente all'estero), biglietti aerei, autostrada, abbonamento di telefonino estero, carta di credito estero, ecc...
io per 25 anni prima di andare in pensione e prendere residenza in Portogallo, ho avuto seconda casa in Italia e residenza in un paradiso fiscale per lavoro, nessun problema con il fisco italiano
ricorda pero' che tutto é tracciabile quindi la buona fede innanzi tutto
ciao
Dario
Come al solito in italia ci sono Pensionati di categoria A e quelli B.
Non capisco perche' si diano agevolazioni, in questo caso esenzione dal pagamento imu a persone che non hanno Mai pagato le tasse in Italia, in quanto hanno lavorato e vissuto all'estero.
Mentre il pensionato italiano che ha sempre pagato le tasse deve essere punito dal nostro governo.
Buon giorno, non credo che Portogallo sia nella "black list" e quindi onere prova a carico fisco che non può presumere che la tua residenza qui sia stata presa qui per "evadere" le tasse. Esiste accordo bilaterale siglato con parecchi stati per richiedere residenza ed evitare doppia imposizione.
Se poi io sono uno con propensione alle alchimie dato che nel tempo ho gestito il mio patrimonio non in maniera limpidissima....... allora non so cosa dire sono argomentazioni che mi sfuggono. Una buona mattinata a tutti.
Notizia interessante, purtroppo ci si scontra con l'ignoranza dei funzionari comunali.
Anche i commercialisti dicono che bisogna pagare .
Salve, sì anche io, residente in Portogallo, pago l'IMU come seconda casa per quella in Italia.
non capisco il problema posto
l'esonerazione delle imposte locali é chiaramente sulla prima casa, quella di residenza, questo in tutta Europa
come si fa a pensare di essere esenti da imposte locali su una casa che non si abita regolarmente?
se ragionate un attimo non é neanche giusto
ciao Dario,
c'è chi ha testimoniato il suo esonero dall' imposta avvalorando l'esenzione come dovuta citando leggi corrette ma senza il dovuto storico delle interpretazioni degli organi statali .
Buon per lui ... ma è un errore del suo comune.
Il problema sta tutto nella frase "..... immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ... "
Che viene interpretato erroneamente come
sono pensionato nel rispettivo paese ITALIA e quindi non debbo pagare IMU
mentre essendo residente ESTERO iscritto AIRE diventa
pensionati, residenti in altri paesi e che da questi altri paese ricevano pensione.
Quindi solo per chi riceve la pensione dal Governo Portoghese e che abbia una sola casa in ITALIA....... NON per un ITALIANO residente fiscale in PT titolare di pensione INPS o comunque erogata da Ente Italiano.
ciao Stef
secondo me oltre ad essere un errore, che per fortuna apparente sua ha fatto il comune, probabilmente non accorgendosi dell'iscrizione all'Aire, io al posto del finto fortunato avrei anche un po' paura perché potrebbe essere un elemento per l'Agenzia delle entrate in caso di accertamento per contestare l'espatrio del centro di interessi, contestando quindi la residenza estera fittizia
io personalmente non rischierei, come non ho rischiato quand'ero proprietario di due appartamenti in Piemonte
poi bisogna vedere se il gioco vale la candela, cioé
riparmiare qualche centinaio di € di imposte locali contro il rischio di vedersi contestare la pensione lorda dal momento della residenza
difatti leggendo il messaggio postato dal blogghista il suo commercialista, evidentemente e giustamente, lo aveva sconsigliato
ma ciascuno é libero di prendersi i propri rischi
secondo me non si paga, sul sito ho gia' messo gli estremi della legge
Mamma mia che discutere. Io non sono addentro alle questioni e leggi tributarie e quindi mi affido ad uno studio tributario. La risposta che mi era stata data : Non avrò una pensione erogata dallo stato nel quale risiederò è quindi immobile non godrà da ora in avantidi alcun tipo di esenzione.
In Portogallo godrò esenzione dato che vi risiederò. E così è stato.
Noi per lo stato italiano non siamo più residenti per 365gg e togliamoci il vizio di dire che stiamo residenti in PT "solo" 183 gg e che quindi accampiamo ancora diritti in Italia. Ho/abbiamo deciso di non risiedere più in Italia per vari motivi e quindi alcune regole cambiano, a volte a nostro sfavore. Ogni nazione ha alcune leggi e regolamenti che possono sembrarmi più o meno favorevoli ma necessario adeguarmi o rischio sanzioni.
Un carissimo saluto a tutti
Parole Sante Franco ,
anche perchè l'esenzione in PT è per soli 3 anni ... quindi diversa da ITA
Alberto ... scusa ... perchè non chiedi al tuo comune ???
se sei così sicuro che sia tutto corretto non rischi nulla !!
Pazienza se non vuoi rispondermi in privato, tua facoltà .... Ma ti prego ... pubblicamente rispondi NON CITANDO SOLO LA LEGGE ma gestendo la dialettica sul punto che ti ho indicato (che tutti ti abbiamo indicato) .... e dimmi se non vedi la stortura.
Ripeto che non sono interpretazioni "nostre" ma di un portale per enti pubblici.
INOLTRE
Le testimonianze di altri utenti (di comuni diversi !!) dovrebbero farti drizzare le antenne .
Per Franco e per Tutti ....
Tutti scriviamo per citare le nostre impressioni ed il nostro trascorso e quanto sappiamo.
Le discussioni // dialoghi sono UTILI sopratutto ai neofiti per avere alla fine un RISULTATO .... e se "passa" un'informazione sbagliata ... è PEGGIO ...
Abbracci a tutti
Sono perfettamente in sintonia con questo utilizzo del blog, deve proporre spunti di discussione, fornire aiuto e certezze non informazioni non supportate da legislazione o regolamenti. Le interpretazioni lasciamole agli addetti ai lavori.
spera di non ricevere mai un accertamento dalla Agenzia delle entrate
buona fortuna
Dario
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