Normative e convenzioni
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Video informativo, sugli adempimenti richiesti dall' annuale procedura INPS per "accertamento esistenza in vita" dei pensionati italiani oltreconfine
PAGAMENTO DELLE PENSIONI INPS ALL’ESTERO. COMUNICAZIONE INPS SULLA CAMPAGNA ANNUALE DI VERIFICA ESISTENZA IN VITA
L’INPS ha comunicato che i moduli standard e alternativi di attestazione dell’esistenza in vita, una volta compilati dai pensionati e controfirmati da un testimone unitamente alla documentazione di supporto, dovranno essere inviati alla casella postale “PO Box 4873 Worthing BN99 3BG, United Kingdom". Inoltre, potranno essere spediti al suddetto indirizzo anche eventuali certificazioni di esistenza in vita emesse da Istituzioni pubbliche locali, a condizione che le medesime costituiscano valida attestazione dell’esistenza in vita ai sensi della legge del Paese di residenza del pensionato. In tali casi, per facilitare la gestione delle procedure di validazione dell’attestazione, è necessario che le certificazioni rilasciate da Autorità locali siano inviate a Citibank unitamente al modulo di attestazione dell’esistenza in vita predisposto dalla stessa Citibank compilato dal pensionato.
Considerati i tempi necessari per il recapito delle richieste di attestazione ed al fine di assicurare ai pensionati un lasso di tempo adeguato per adempiere all’onere di produrre la prova di esistenza in vita, le attestazioni dovranno pervenire a Citibank ENTRO IL 15 GIUGNO 2019. Il pagamento della rata di luglio 2019, per coloro che non attesteranno l’esistenza in vita nel predetto termine, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale entro il giorno 19 luglio, il pagamento della pensione sarà sospeso a partire dalla rata di agosto 2019.
Avviso ai Pensionati INPDAP/INPS
I TITOLARI DI PENSIONE INPS che non avessero ancora trasmesso all'istituto la dichiarazione dei redditi 2012, dovranno inviare quanto richiesto entro il FEBBRAIO 2015. l'ISTITUTO Iinforma che ha gia' effettuato il ricalcolo delle somme per quei soggetti che hanno fatto pervenire entro marzo 2014 la dichiarazione REDEST 2013.
l'iSTITUTO sta per inviare una lettera di SOLLECITO A TUTTI COLORO CHE NON HANNO ADEMPIUTO ALL'OBBLIGO : NEL CASO TALE LETTERA DOVESSE ANDARE SMARRITA, L'INTERESSATO PUO' RECUPERARE IL MODULO REDEST (modello CI520) DIRETTAMENTE SUL SITO internet www.inps.it,seguendo il percorso MODULI>CONVENZIONI INTERNAZIONALI, specificando che tale dichiarazione si riferisce all'anno 2012.
INPSREDDITI0001.pdf
Lettera pensionati INPS.pdf
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CONTROLLI INPS
lettera_esplicativa.pdf
modulo_bilingue.pdf
modulo_verde.doc
Paesi extra UE convenzionati
L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri extracomunitari. Di seguito sono elencati tutti gli Stati ed è possibile consultare le relative convenzioni.
Argentina
Australia
Brasile
Canada e Quebec
Israele
Isole del Canale e Isola di Man
Messico (solo pagamento pensioni in Italia)
Paesi dell'ex-Jugoslavia*
Principato di Monaco
Repubblica di Capo Verde
Repubblica di Corea (solo distacco)
Repubblica di San Marino
Santa Sede
Tunisia
Turchia
Uruguay
USA (Stati Uniti d'America)
Venezuela
*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono:
Repubblica di Bosnia ed Erzegovina
Repubblica del Kosovo
Repubblica di Macedonia
Repubblica di Montenegro
Repubblica di Serbia e Vojvodina (regione autonoma)
Convenzioni Inps estere, Fedi sollecita Nuova Zelanda ma anche Cile e Filippine
ilmondo.tv/it/notizie-emigrazione/3410-convenzioni-inps-estere-fedi-sollecita-nuova-zelanda-ma-anche-cile-e-filippine.html
Notizie di Emigrazione
Pubblicato Giovedì, 29 Set 2016 10:20
Una petizione con oltre mille firme è il risultato dell’impegno di un comitato di cittadini italiani residenti in Nuova Zelanda (promosso da Valentina Baccetti, Franca Bertani, Martina Depentor, Elisa Puccioni, Massimo Rinaldo, Marialuisa Risoli, Valeria Sprea e Viviana Zanetti), in collaborazione con il Comites e le associazioni locali, profuso per sollecitare il governo, il parlamento e le istituzioni italiani ad adoperarsi per la ratifica della convenzione di sicurezza sociale tra i due paesi. "Sarà mia premura consegnare nei prossimi giorni la petizione alle autorità competenti - fa sapere Marco Fedi, deputato pd eletto nella Circoscrizione estera che comprende anche la Nuova Zelanda (Africa, Asia, Oceania) - La firma dell’accordo con la Nuova Zelanda risale al 1998. Non è la prima volta che lo Stato italiano disattende un impegno internazionale assunto con un altro paese in materia di sicurezza sociale: tra queste 'disattenzioni' - rivela Fedi - ci sono anche quelle col Cile e le Filippine. Tre paesi i cui parlamenti hanno già ratificato la convenzione da tanti anni. Sono oltre quattromila i cittadini italiani residenti nel Paese dell’Oceania (quello più lontano da noi, a ben 12 ore di fuso orario solare) i quali rivendicano diritti e tutela socio-previdenziali. Molti di loro hanno versato contributi in entrambi i paesi e molti altri si spostano da un paese all’altro per lavoro, per studio e quant’altro. La stipula della convenzione permetterebbe a molti di loro di perfezionare importanti diritti e introdurrebbe nei rapporti tra i due stati numerose regole inderogabili a tutela del lavoro e dei diritti previdenziali. Infatti, l’accordo con la Nuova Zelanda prevede il coordinamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale e favorisce l’accesso delle persone che si spostano da un Paese all’altro alle prestazioni di sicurezza sociale e pensionistiche previste dalle rispettive legislazioni.
"Giova ricordare - prosegue Fedi - che il Consiglio dei ministri italiano nel febbraio del 2014 aveva tuttavia approvato l’atto (insieme agli accordi con Canada, Israele e Giappone, che successivamente venivano ratificati dal Parlamento italiano) ma non aveva poi fatto seguire, per motivi mai chiariti, la presentazione dello stesso e la sua ratifica in Parlamento. L’Italia ha già firmato numerosi accordi con la Nuova Zelanda tra i quali quello contro le doppie imposizioni fiscali, quello riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, quello sulla coproduzione cinematografica e altri. A fronte delle perplessità avanzate in alcune autorevoli sedi in merito alla remota firma dell’accordo (1998) ho voluto, in una mia recente interrogazione, evidenziare al Governo italiano che nonostante il tempo trascorso, l’accordo si potrebbe ratificare e in seguito, adottando le procedure amichevoli previste da tutte le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia, potrebbe essere aggiornato per riflettere le eventuali modifiche intervenute nei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei due paesi contraenti. Va infine sottolineato che i costi dell’accordo sono modesti visto il numero non elevato dei potenziali aventi diritto. Quindi sono convinto, e mi sto attivando per questo - conclude il deputato italo-australiano (nella foto a destra) - che occorra rispondere positivamente alle richieste di tanti nostri connazionali e riprendere e concludere in tempi rapidi l’iter procedurale e legislativo che porti alla ratifica dell’accordo di sicurezza sociale tra Italia e Nuova Zelanda.
Le convenzioni danno la possibilità di poter andare in pensione cumulando gli anni di lavoro in almeno due paesi diversi (in Italia ne servono almeno 20). Ogni paese paga la sua "pro-rata" (come nel caso della totalizzazione fra enti previdenziali italiani diversi). L'Italia ha stipulato convenzioni internazionali con quasi tutti i paesi a storica emigrazione italiana e alcuni d'immigrazione nel nostro Paese (come la Tunisia). All'appello mancano anche la Colombia (due milioni di italiani, oriundi compresi, più del Canada, Venezuela o Australia), il Sudafrica, Perù, Ecuador, Croazia, Paraguay, Cina, Repubblica Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Egitto, Emirati arabi uniti (Dubai), Panama, Repubblica Ceca e Thailandia. Tutti paesi dove la comunità italiana è superiore a quella in Nuova Zelanda.
Nella foto d'apertura, nelle prime tre file rappresentanti pensionati delle comunità italiane in America latina, in occasione dell'assemblea del Cram Regione Abruzzo 2008. Si riconoscono da sinistra (prima fila), Nicola Di Teodoro e Nicola Ciammaricone (Venezuela). Seconda fila: Amedeo Di Lodovico (Venezuela) e il console corrispondente Antonio De Fabritiis (Cuba, che è stato presidente dell'Inps Pescara per due mandati). Terza fila: Mario Bonanni (Uruguay) e Anna Maria Di Giammarino (Cile).
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Citi – fornitore delle prestazioni pensionistiche ai pensionati italiani residenti all'estero
Dal 1 febbraio 2012, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) si è affidato al gruppo Citi per il servizio di pagamento delle prestazioni pensionistiche per i beneficiari che, come Lei, risiedono all'estero.
Prima campagna di esistenza in vita 2019
La prima campagna di certificazione dell’esistenza in vita 2019 è iniziata il 15 febbraio 2019 e coinvolgerà i pensionati residenti nei seguenti Paesi:
Albania, Anguilla, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorussia, Bermuda, Bolivia, Bosnia e Herzegovina, Brasile, Bulgaria, Cambodia, Canada, Isole Cayman, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Croazia, Cuba, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Gabon, Georgia, Grenada, Guam, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Iran, Israele, Jamaica, Giappone, Giordania, Kazakistan, Repubblica Coreana, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzistan, Repubblica Democratica di Lao, Lettonia, Libano, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Malesia, Martinica, Messico, Moldovia, Mongolia, Montenegro, Marocco, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Norvegia, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Filippine, Polonia, Porto Rico, Romania, Russia, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Somalia, Srilanka, Sudan, Svezia, Siria, Taiwan, Tagikistan, Tailandia, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Ucraina, Uruguay, Stati Uniti d’America, Venezuela, Vietnam, Yemen.
Si specifica che in questa fase della verifica sono stati compresi anche i seguenti gruppi di pensionati nonostante residenti in aree geografiche diverse da quelle citate:
- beneficiari di pensioni di nuova liquidazione non compresi nella prima fase dell’accertamento;
- soggetti esclusi dalla precedente fase della verifica in quanto residenti nelle sopra indicate aree geografiche non comprese nel primo blocco dell’accertamento (ad esempio, Brasile) e successivamente trasferitisi in Paesi oggetto di controllo nella prima fase (ad esempio, Francia);
- soggetti non compresi nella prima fase in quanto risultano irreperibili nei registri anagrafici italiani: a tali soggetti il plico sarà spedito all’indirizzo presente negli archivi di Citibank.
Si comunica che, a seconda delle circostanze, alcuni pensionati potrebbero in ogni caso venire esclusi dalla campagna di certificazione dell’esistenza in vita 2019, su indicazione di INPS.
Si prega di consultare il sito web per maggiori informazioni riguardanti l’ubicazione del Patronato/Consolato più vicino a voi, qualora voleste avvalervi del loro supporto in relazione alla campagna di certificazione dell’esistenza in vita.
Campagna 2018 – Conversione a pagamenti Western Union
La presente per informarla che la campagna di certificazione di esistenza in vita 2018 (la "Campagna 2018") si è conclusa il 12 febbraio 2019. Per i pensionati che non hanno completato la suddetta Campagna 2018 entro detta data è stato disposto il ritiro in contanti presso gli sportelli Western Union della sola rata pensionistica di marzo 2019.
Al fine di evitare la sospensione dei successivi pagamenti pensionistici, Le raccomandiamo di riscuotere detto pagamento presso Western Union entro, e non oltre, lunedì 18 marzo 2019, oppure di far pervenire a Citi il Suo modulo di Dichiarazione di Esistenza in Vita (debitamente completato e sottoscritto) entro e non oltre tale data; solo in tal modo, infatti, i successivi pagamenti non subiranno alcuna sospensione e potranno essere eseguiti regolarmente secondo la modalità da Lei prescelta, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte Sua.
Diversamente, in caso di sospensione dei pagamenti successivi dovuta alla mancata riscossione in contanti presso gli sportelli di Western Union o alla mancata certificazione dell’esistenza in vita entro il 18 marzo 2019, i pagamenti pensionistici sospesi potranno essere ripristinati solo a seguito della (i) riscossione in contanti presso gli sportelli di Western Union della rata di marzo 2019 entro il 27 maggio 2019 o (ii) produzione di adeguata certificazione di esistenza in vita, nei quali casi i pagamenti successivi saranno riattivati a partire dalla prima rata disponibile.
Importo del pagamento
Si comunica che l’importo della pensione che viene erogato è stabilito da INPS.
In seguito alla ricezione dell`istruzione da INPS, Citi effettuerà il pagamento per l’esatto importo indicato dall’ente pensionistico. Qualora il pagamento della pensione avvenga in valuta locale, i tassi di cambio applicati saranno consultabili sul sito web Citi/INPS.
Per ricevere maggiori informazioni riguardo l`importo della pensione ricevuta, si prega cortesemente di contattare direttamente INPS.
Si specifica inoltre che il tempo necessario per l`accredito della pensione nel Vostro conto corrente indicato, dipende dalla banca beneficiaria. Si prega di contattare Citi solamente nel caso in cui non avvenisse l`incasso del pagamento nel Vostro conto corrente entro la mezzanotte del giorno indicato.
Per tutti gli altri Paesi: chiamare in Italia +39 02 6943 0693**
 Ministero della salute
Paesi non in convenzione
I temi di questa sezione sono a cura di: Direzione generale della programmazione sanitaria
Contatti
Web editing: Paola Gentili
I soggetti iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che si recano per motivi di lavoro e di studio (borsista o stagista all’estero dopo aver superato una selezione) o per altri motivi specificati nel DPR n. 618 del 31 luglio 1980, nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, possono usufruire della garanzia dell'assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipare le spese e presentare la domanda di rimborso alla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per ciascun evento sanitario.
Beneficiari dell'assistenza
Sono beneficiari dell'assistenza sanitaria in paesi con i quali non vigono accordi in materia sanitaria gli aventi diritto che si recano all’estero per motivi di lavoro e di studio, unitamente ai familiari al seguito.
Cosa fare prima della partenza
Il titolare beneficiario dell'assistenza deve richiedere l'attestato ex art.15 DPR n.618 del 31 luglio 1980:
se è residente in Italia, all' Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza
se non è residente in Italia, deve richiedere l’attestato ex art. 15 DPR n.618 del 31 luglio 1980, alla rappresentanza diplomatica italiana all’estero territorialmente competente, o all’amministrazione/ente pubblico di appartenenza, previa presentazione della seguente documentazione:
per i lavoratori, nota di trasferimento all'estero e documentazione comprovante il mantenimento dell'iscrizione al sistema previdenziale italiano
per gli studenti, documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio o lo stage presso Università o fondazioni estere
fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)
codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)Â Â del titolare e degli eventuali familiari al seguito.
Qualora l’attestato sia rilasciato dalla rappresentanza diplomatica all’estero o dall’amministrazione/ente pubblico di appartenenza, la copia del medesimo deve essere trasmessa al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8, preferibilmente in formato elettronico all’indirizzo e-mail minsalute_estero.dgprog@sanita.it o PEC sanita.estero@postacert.sanita.
L'ASL di iscrizione del lavoratore o dello studente avente diritto deve, contestualmente all'emissione dell'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 526 del 7 agosto 1982.
La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all'estero per motivi di lavoro o di studio.
Procedura per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero
Se durante l’incarico si ha necessità di usufruire di prestazioni sanitarie si potrà successivamente richiederne il rimborso.
La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata, tramite Ambasciata o Consolato italiani all’estero territorialmente competenti, entro tre mesi dalla data dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso:
alla ASL di appartenenza del titolare e dei familiari al seguito, per i residenti in Italia, e per gli stranieri iscritti obbligatoriamente al SSN
al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8, all’indirizzo PEC sanita.estero@postacert.sanita.it per i non residenti in Italia, aventi diritto
allegando la seguente documentazione:
indicazione della residenza in Italia e della ASL di appartenenza del titolare e dei familiari al seguito
domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con la data di presentazione e il timbro della rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza
copia dell' attestato ex art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618
parere motivato del Capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata in mancanza o per inadeguatezza di strutture pubbliche
codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore
certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria
in caso di ricovero ospedaliero dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima
documentazione di spesa in originale, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni
traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest’ultima sia in lingua diversa da inglese e francese
modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN.
L’acquisizione della documentazione, comprese le ricevute di spesa, potrà avvenire in forma digitale, fermo restando che occorrerà acquisire la dichiarazione di conformità agli originali di spesa da parte della rappresentanza diplomatica italiana all’estero, con l’assicurazione che gli stessi originali siano conservati presso gli archivi della rappresentanza.
L'Ambasciata o l'ufficio consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l'attestato) e trasmette la stessa, tradotta:
alla ASL per i residenti in Italia
al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8 - viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, all’indirizzo PEC sanita.estero@postacert.sanita.it per i non residenti in Italia, (DPR n. 224 del 24 novembre 2017; Circolare del Ministero della Salute 16 luglio 2018).
La ASL o il ministero della Salute, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, predisporrà il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal SSN o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.
Rientro temporaneo
In caso di rientro saltuario in Italia si ha diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l'attività di lavoro o di studio all’estero. In particolare, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la re-iscrizione nell'elenco del proprio medico di fiducia, si ha diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica. In tale eventualità l’ASL di temporanea dimora provvede al pagamento della visita occasionale al medico convenzionato, sulla base delle tariffe vigenti, e successivamente ne richiede il rimborso alla ASL d’iscrizione dell’assistito, per il residente, o al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8 - viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, per il non residente in Italia.
Da sapere
La domanda di rimborso, purché presentata nel termine di decadenza di cui al comma 2 dell’articolo 7 del DPR n. 618 del 31 luglio 1980, può riferirsi alle spese sanitarie sia del titolare che dei familiari aventi diritto. Ai fini del computo del termine di decadenza devono essere calcolati, per ciascun soggetto beneficiario delle prestazioni, tre mesi dalla data di effettuazione della spesa sanitaria o dall’ultima spesa relativa ad un ciclo di cure riferentesi ad un unico evento morboso.
Per le malattie di lunga durata o a decorso cronico e per le prestazioni fruite in gravidanza e dal minore in età pediatrica (fino a sei anni di età ) può essere avanzata un’unica domanda di rimborso, relativamente alle spese sostenute nell’ambito di un semestre o per un periodo massimo di un anno, fermo restando quanto precisato al comma 2 dell’art 7 del DPR n. 618 del 31 luglio 1980, in ordine al termine di decadenza per la presentazione della domanda stessa.
Se il soggiorno all’estero supera i 30 giorni, deve essere comunicato alla propria ASL per la sospensione del medico di famiglia come previsto dalle norme in vigore. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario recarsi presso la propria ASL per effettuare nuovamente la scelta del medico.
Al momento del rientro definitivo dall'estero, sarà necessario provvedere all'iscrizione all'ASL e alla scelta del medico di fiducia. La nuova iscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale si era iscritti al momento della sospensione (Circolare Ministero della Sanità n. 1000.116 del 11 maggio 1984).
Data di pubblicazione: 17 settembre 2008, ultimo aggiornamento 4 febbraio 2019
FISCALE
Convenzione del 28/08/1989 n. 312
Titolo del provvedimento:
Convenzione tra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 05/09/1989)
art. 1 Soggetti.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
art. 2 Imposte considerate.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate
per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni
politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema
di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul
reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli
utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le
imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti
dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne le Filippine:
l'imposta sul reddito applicata dalle Filippine
(qui di seguito indicata quale "imposta filippina");
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse
mediante ritenute alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura
identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente
Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le
Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche
importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
art. 3
Definizioni generali.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda
una diversa interpretazione:
a) il termine "Filippine" designa la Repubblica delle Filippine;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, le Filippine o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni
altra associazione di persone che e' considerata come un ente ai fini
dell'imposizione;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi
ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Pagina 1
Servizio di documentazione tributaria
Convenzione del 28/08/1989 n. 312
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un
residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente
dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali o cittadini" designa:
1) le persone fisiche che hanno la nazionalita' o la cittadinanza di uno
Stato contraente;
2) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite
in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di
un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato
contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia
utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato
contraente;
i) l'espressione "Autorita' competente" designa:
1) per quanto concerne le Filippine: il Segretario per le Finanze o un
suo rappresentante autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente,
le espressioni non diversamente hanno il significato che ad esse e'
attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto
della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione.
art. 4
Residenza.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto
Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo
domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni
altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende
le persone che sono imponibili in questo Stato contrente soltanto per il
reddito che esse ricavano da fonti ivi situate.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e'
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e'
determinata nel seguente modo:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale
ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione
permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente
dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha
il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha
un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e'
considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti,
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata
residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti o se
non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le Autorita' competenti degli
Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da
una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la
sede della sua direzione effettiva.
Se la sede della direzione effettiva non puo' essere determinata, le
Autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune
accordo.
art. 5
Stabile organizzazione.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
Pagina 2
Servizio di documentazione tributaria
Convenzione del 28/08/1989 n. 312
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in
parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione la cui durata
oltrepassa i sei mesi, ovvero un'attivita' di supervisione o di
consulenza ad esso collegata, quando tale attivita' si protrae per un
periodo superiore ai sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o
di consegna occasionale di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini del
deposito, di esposizione o di consegna occasionale;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della
trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o
di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di
pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di
attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa
dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status
indipendente, di cui la paragrafo 5 - e' considerata "stabile
organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che
esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome
dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' sia limitata all'acquisto di
merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile
organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi
esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un
commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status
indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro
ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente in uno Stato contraente controlli o
sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero
svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile
organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per
far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile
organizzazione dell'altra.
art. 6
Redditi immobiliari.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attivita
' agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti
beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e
forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del
diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano
altresi' "beni immobili" l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a
canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo;
le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti
dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni
altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi
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derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni
immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
art. 7
Utili delle imprese.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se
l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono
imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono
attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno
Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato
contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si
ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una
impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui
essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono
ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla
stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese
generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile
organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli
utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli
utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione
del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente
di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia
il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia
conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il
solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile
organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che
non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni
di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
art. 8
Navigazione marittima ed aerea.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio
della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale sono
imponibili in detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili provenienti da
fonti situate in uno Stato contraente e realizzati da un'impresa dell'altro
Stato contraente in dipendenza dell'esercizio della navigazione marittima o
aerea in traffico internazionale possono essere tassati nel detto primo
Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
a) per quanto concerne le Filippine, il minore importo tra:
I) l'1,50 per cento dell'entrata lorda derivante da fonti situate nelle
Filippine; e
II) l'ammontare equivalente della piu' bassa aliquota dell'imposta filippina
applicata su tali utili realizzati da un'impresa di uno Stato terzo;
b) per quanto concerne l'Italia, il minore importo tra:
I) l'ammontare equivalente all'1,50 per cento dell'entrata lorda
derivante da fonti situate in Italia; e
II) l'ammontare equivalente della piu' bassa aliquota dell'imposta filippina
applicata su tali utili derivanti da fonti situate nelle Filippine e
realizzati da un'impresa di uno Stato terzo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili
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derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in
comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
art. 9
Imprese associate.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa,
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale
di un'impresa dell'altro Stato contrante, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e
di un'impresa dell'altro Stato contraente, e,
nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o
finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che,
in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle
imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono
essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
art. 10
Dividendi.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad
un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente
di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla
legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne
e' l'effettivo beneficiario l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il
15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non riguardano l'imposizione della
societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
4. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie,
da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad
eccezione dei crediti, nonche' i proventi assimilati ai redditi delle azioni
in base alla legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la
societa' distributrice.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente,
eserciti nell'altro Stato contraente di cui e' residente la societa' che
paga i dividendi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una
base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o
redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare
alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali
dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una
stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne'
prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i
dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in
parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
7. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata
nel senso che impedisca ad uno Stato contraente di applicare, sui profitti
di una societa' attribuibili a una stabile organizzazione situata in detto
Stato, un'imposta supplementare rispetto all'imposta che sarebbe applicabile
sui profitti di una societa' di detto Stato, a condizione che l'imposta
supplementare cosi' applicata non ecceda il 20 per cento dell'ammontare dei
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predetti profitti che non sono stati assoggettati alla citata imposta
supplementare nei precedenti anni imponibili. Ai fini della presente
disposizione, il termine "profitti" indica gli utili attribuibili ad una
stabile organizzazione in uno Stato contraente nel corso di un anno e degli
anni precedenti al netto di tutte le imposte applicate da detto Stato sugli
utili stessi, fatta eccezione per la menzionata imposta supplementare.
art. 11
Interessi.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato
contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di
detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e'
l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10
per cento dell'ammontare degli interessi relativi a pubbliche emissioni di
obbligazioni di prestiti o titoli analoghi pagati da un residente di uno
Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente ed il 15%
dell'ammontare degli interessi in tutti gli altri casi. Le autorita'
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita'
di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da
uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato, se:
a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un
suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un
suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari)
interamente di proprieta' di questo Stato contraente o di un suo ente locale;
o
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti
finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in
applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi
dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o
meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in
particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle
obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a tali
titoli, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi
provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia
un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base
fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando
il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o
amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia,
quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato
contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e
tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata
la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e
creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli
interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede
quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di
simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato
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contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
art. 12
Canoni.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal
quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato,
ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario,
l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
a) per quanto concerne le Filippine, il 15 per cento dell'ammontare lordo
dei canoni, nel caso in cui i canoni siano pagati da un'impresa
registrata presso il Comitato degli Investimenti delle Filippine ed
impegnata in settori preferenziali di attivita', nonche' nel caso in cui si
tratti di canoni relativi a pellicole cinematografiche o a
registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive;
b) in tutti gli altri casi, il 25 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto
d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le
pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche
o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la
concessione in uso attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e
per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivita'
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed
i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il
debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa,
un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il
debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' e'
stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che
come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti
dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e
creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni
pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede
quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di
simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
art. 13
Utili di capitale.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili secondo la
definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello
Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di
cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente
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per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti
dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro
Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di navi od
aeromobili utilizzati in traffico internazionale e dei beni mobili adibiti
al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente ove e'
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di azioni di una societa', i cui
beni sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato
contraente, sono imponibili in detto Stato. Gli utili provenienti dalla
alienazione di una partecipazione in una societa' di persone (paternship) o
in una associazione commerciale (trust), i cui beni sono costituiti
essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono
imponibili in detto Stato.
4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da
quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello
Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
art. 14
Servizi personali.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Salve le disposizioni degli artt. 15, 17 e 18 i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe o i redditi percepiti da un residente di uno
Stato contraente come corrispettivo di servizi personali (compresi quelli
professionali), sono imponibili solo in detto Stato, a meno che i servizi
non vengano prestati nell'altro Stato contraente. Se i servizi sono quivi
prestati, le remunerazioni o i redditi percepiti a questo titolo sono
tassabili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di servizi
personali (compresi quelli professionali) prestati nell'altro Stato
contraente, sono imponibili solo nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che
non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale
considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore
di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da
una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. L'espressione "servizi professionali" comprende in particolare le
attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico,
educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e cotabili.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le
remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed
aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato
contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
art. 15
Compensi e gettoni di presenza.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di
membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale di una
societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
art. 16
Artisti e sportivi.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Nonostante le disposizioni dell'art. 14, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della
televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro
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prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato
contraente in cui dette attivita' sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista
dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita,' e' attribuito ad
un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito
puo' essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista
o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli artt. 7 e 14.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni, gli utili,
gli stipendi, i salari o gli altri redditi analoghi che gli artisti dello
spettacolo e gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in
tale qualita' in uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente se il soggiorno nel primo Stato contraente e' finanziato
essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua
suddivisione politica o di un suo ente locale o di un altro suo ento o
organismo non avente scopo di lucro.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando il reddito proveniente
da prestazioni personali in uno Stato contraente degli artisti dello
spettacolo e degli sportivi, in tale qualita', e' attribuito ad un'altra
persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito,
nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, e' imponibile soltanto
nell'altro Stato contraente se la suddetta persona e' finanziata
essenzialmente con fondi pubblici di detto altro Stato contraente, di una
sua suddivisione politica o di un suo ente locale o di un altro suo ente o
se la suddetta persona e' un organismo non avente scopo di lucro.
art. 17
Pensioni.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 18, le pensioni, e
le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato
contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in
questo Stato.
art. 18
Funzioni pubbliche.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo
ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a dette suddivisioni od enti locali, sono imponibili soltanto in
questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato
contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e il
beneficiario sia un residente di detto Stato che:
I) abbia la nazionalita' di detto Stato; o
II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i
servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una
persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato
contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne
abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli artt. 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o
pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita'
industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
art. 19
Professori ed insegnanti.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
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Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un
periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare
presso una universita', collegio, scuola od altro istituto di istruzione e
che e' residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto
primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale
insegnamento.
art. 20
Studenti e apprendisti.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima,
residente in uno Stato contraente, e che soggiorna nell'altro Stato
contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla
propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di
mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono
imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da
fonti situate fuori di detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno
studente o un apprendita il quale e', o era prima, residente di uno Stato
contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di
compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale
riceve per prestazioni personali temporanee in detto altro Stato non sono
imponibili in questo altro Stato a condizione che tali prestazioni personali
siano connesse con i suoi studi o con la propria formazione professionale o
che le remunerazioni di tali prestazioni costituiscano un'integrazione delle
risorse necessarie a sopperire alle spese di mantenimento.
art. 21
Altri redditi.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente,
qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli
precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente sia un'attivita' commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione
mediante una base fissa ivi situata e il diritto o il bene produttivo del
reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di
reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
art. 22
Metodo per eliminare le doppie imposizioni.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai
seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono
imponibili nella Repubblica delle Filippine, l'Italia, nel calcolare le
proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente
Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta
filippina sul reddito, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la
quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo.
Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta
su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione
italiana.
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Convenzione del 28/08/1989 n. 312
3. Conformemente alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della
legislazione delle Filippine (cosi' come puo' essere modificata di volta in
volta senza che ne sia modificato il principio generale) le Filippine
accordano ad un cittadino o ad un residente delle Filippine la deduzione
dell'imposta filippina di un ammontare corrispondente alle imposte pagate o
maturate in Italia e, per quanto riguarda una societa' delle Filippine che
detiene piu' del 50% delle azioni con diritto di voto di una societa' dalla
quale percepisce dividendi in ciascun anno imponibile, accordano la
deduzione di un ammontare corrispondente alle imposte pagate o maturate in
Italia dalla societa' residente in Italia che paga tali dividendi sugli
utili con i quali detti dividendi sono pagati. Tale ammontare corrispondente
e' calcolato sulla base dell'imposta pagata o maturata in Italia, ma la
deduzione non puo' eccedere le limitazioni (previste ai fini delle
limitazioni della deduzione dell'imposta filippina dovuta sui redditi
provenienti dall'Italia e sui redditi derivanti da fonti situate fuori delle
Filippine) stabilite dalla legislazione delle Filippine per l'anno
imponibile.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, qualora l'imposta sui
dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente
non venga prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo in
base alla legislazione di detto Stato, tali imposte non prelevate in tutto o
in parte si considera pagata per un ammontare non superiore:
(a) al 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo
10;
(b) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'art. 11; e
(c) I) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo
2 (a) dell'art. 12 o
II) al 25 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 2 (b)
dell'articolo 12.
art. 23
Non discriminazione.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. I nazionali di uno Stato contraente siano essi residenti o non di uno
degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad
alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o piu' onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato
contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro
Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro
Stato che svolgono la medesima attivita'.
Tale disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo
ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato
contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta
che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai
loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del
paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli
interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai
fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle
stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu'
residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato
contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu'
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese
della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate
nel senso che impediscano alle Filippine di limitare ai loro nazionali
l'applicazione degli incentivi fiscali concessi in base alla legislazione
interna.
6. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere
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Convenzione del 28/08/1989 n. 312
interpretate nel senso di impedire che le Filippine assoggettino ad
imposizione i propri cittadini conformemente alla legislazione interna.
7. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte
cui si applica la presente Convenzione.
art. 24
Procedura amichevole.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Quando un residente dello Stato contraente ritiene che le misure
adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o
comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della
presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il
suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'art. 23, a
quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso
dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione
della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e'
in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio
per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita'
competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione
non conforme alla Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio
per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi
inerenti alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse
potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei
casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare
direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato
nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali
di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi
potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti
delle autorita' competenti degli Stati contraenti.
art. 25
Scambio di informazioni.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente
Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative
alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione
che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per
evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato
dall'art. 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno
tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla
legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle
persone od autorita' (ivi compresi l'autorita' giudiziaria e gli organi
amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle
imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Le persone od autorita' sopracitate
utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette
persone od autorita' potranno servirsi di queste informazioni nel corso di
udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere
interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria
legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro
Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla
propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto
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Convenzione del 28/08/1989 n. 312
commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure
informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
art. 26
Funzionari diplomatici e consolari.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi
fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu'
delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
art. 27
Rimborsi.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta
alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui
esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia
limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti
dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso
stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato
contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono
le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici
previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune
accordo, conformemente alle disposizioni dell'art. 24 della presente
Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.
art. 28
Entrata in vigore.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica
saranno scambiati a Manila non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore dalla data dello scambio degli
strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme
corrisposte a non residenti il, o successivamente all'1 gennaio dell'anno
solare nel quale a luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; e
b) con riferimento alle altre imposte per gli anni imponibili che iniziano il,
o successivamente all'1 gennaio dell'anno solare nel quale ha luogo lo scambio
degli struementi di ratifica.
art. 29
Denuncia.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente ma ciascuno stato
contraente puo' il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare successivo
allo scadere del quinto anno dello scambio degli strumenti di ratifica
notificarne la cessazione all'altro Stato contraente e, in tal caso, la
Convenzione cessera' di avere effetto:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sulle somme
corrisposte a non residenti il, o successivamente all'1 gennaio
dell'anno solare successivo a quello della denuncia; e
(b) con riferimento alle altre imposte per gli anni imponibili che iniziano
il, o successivamente all'1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della
denuncia.
Protocollo
Protocollo aggiuntivo.
Testo: in vigore dal 15/06/1990 con effetto dal 01/01/1990
Al momento della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Repubblica
italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni e
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Convenzione del 28/08/1989 n. 312
per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i
sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che
formeranno parte integrante della detta Convenzione.
Resta inteso:
(a) che, con riferimento al paragrafo 5 dell'art. 5, se le attivita'
dell'agente sono esercitate interamente o quasi interamente
nell'interesse dell'impresa, egli non puo' essere considerato
un'intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del
paragrafo stesso nel caso in cui venga provato che le transazioni tra
l'intermediario e le imprese non sono effettuate in condizioni di piena
indipendenza;
(b) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7 l'espressione "spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione"
designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile
organizzazione e, per quanto concerne i canoni, le provvigioni e gli
interessi, esse sono ammesse soltanto nei limiti dell'effettivo
ammontare rimborsato;
(c) che, con riferimento al paragrafo 2 (a) dell'articolo 8 l'"entrata
lorda" e' determinata soltanto in base alla dichiarazione delle imprese
fatta in conformita' alla Revenue Regulation n. 3 - 76;
(d) che, con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 10, i dividendi ivi
indicati sono imponibili per quanto concerne le Filippine in conformita'
dell'articolo 7 o dell'articolo 14 a seconda del caso;
(e) che, con riferimento al paragrafo 2 (b) dell'articolo 12, nel caso in
cui le filippine convengano un'aliquota di imposta piu' bassa sui canoni
dello stesso genere pagati in analoghe circostanze ad un residente di
uno Stato terzo, tale piu' bassa aliquota si applichera' anche ai
residenti dell'Italia;
(f) che, con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 23, la legislazione
attuale delle Filippine e' costituita dalla:
(i) legge sull'incentivazione degli investimenti (Republic Act N.
5186, e successive modifiche);
(ii) legge sull'incentivazione delle esportazioni (Republic Act N.
6135, e successive modifiche);
(iii) legge sull'incentivazione del turismo (Presidential Decree 535);
(iv) legge sull'incentivazione degli investimenti agricoli
(Presidential Decree n. 1159);
(g) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'art. 24, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale"
significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in
alternativa con la procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso,
preventivamente instaurata laddove la controversia concerna una
applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
(h) che, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 24, qualsiasi accordo
raggiunto dopo la scadenza dei termini previsti dalle legislazioni
nazionali degli Stati contraenti non sara' applicato;
(i) le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 27 non impediscono alle
competenti autorita' degli Stati contraenti di stabilire di comune
accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta
previste dalla presente Convenzione.
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