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Residenza anagrafica e residenza fiscale

Modificato 12 Dicembre 2016

Trasferimento della residenza all’estero: la guida (Tratto da fiscomania )

Trasferire al propria residenza all'estero: ecco tutto quello che c'è da sapere per essere il regola con il Fisco italiano. Tutti gli elementi che possono costituire profili probatori del trasferimento della residenza all'estero.

Chi di voi non ha mai pensato di trasferire la propria residenza all'estero? Se lo avete già fatto, oppure ci state pensando è bene tenere presenti, oltre gli aspetti economici, finanziari e personali di questo radicale mutamento di vita, anche i non trascurabili aspetti fiscali legati al trasferimento all'estero della propria residenza fiscale. Il trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche rappresenta oggi una problematica sempre più in auge, anche perché il livello di pressione fiscale a cui si è giunti nel nostro Paese ha portato molti quantomeno a riflettere su di un possibile trasferimento verso l'estero.

Trasferirsi all'estero e cambiare vita è sicuramente il sogno di molti, ma per farlo con sicurezza è bene conoscere la normativa di riferimento, oppure appoggiarsi a professionisti preparati, al fine di non trovarsi, dopo qualche tempo con spiacevoli sorprese dal Fisco italiano. I problemi nello specifico sorgono nel momento in cui l'Amministrazione finanziaria potrebbe contestare l'effettività di tale trasferimento: questo è sostanzialmente il punto fondamentale della questione, che riguarda appunto i profili probatori dello spostamento di residenza.

Infatti, un trasferimento della residenza all'estero effettuato con leggerezza, pur sempre senza dolo, può comportare spiacevoli inconvenienti di natura fiscale: spesso si ritiene che lavorando all'estero non si abbia alcun tipo di obbligo fiscale verso il nostro Paese, ma in realtà non è così semplice la questione.

Negli ultimi anni, infatti, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno incrementato la vigilanza sui soggetti che tentano fittiziamente di trasferire la propria residenza all'estero con l'intento di sottrarre materia imponibile alla tassazione italiana. La pressione fiscalearrivata ormai alle stelle e le continue comunicazioni di accertamento da parte del fisco hanno convinto molti contribuenti a tentare di spostare all'estero la propria residenza per beneficiare di una tassazione fiscale più favorevole rispetto a quella del nostro Paese. Bisogna però fare attenzione, per non ritrovarsi ad avere spiacevoli accertamenti fiscali.

La tassazione di un soggetto fiscalmente residente in Italia (ancorché lavori o viva all'estero) è infatti diversa da un soggetto fiscalmente non residente. Nel primo caso il contribuente è soggetto alla c.d. 'worldwide taxation', secondo la quale sono tassati in Italia i redditi ovunque prodotti dal contribuente in quell'anno solare, mentre nel secondo caso il soggetto non residente è tenuto a dichiarare in Italia, e quindi a tassare soltanto i redditi ivi prodotti.

La residenza fiscale dei contribuenti

Indice

Per capire quale il modo giusto di procedere per evitare possibili contestazioni fiscali, bisogna innanzitutto ricordarsi il concetto di residenza fiscale, che si noti bene, diverge da quello conosciuto ai fini civilistici. Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, si considerano residenti in Italia (articolo 2 comma 2 del Tuir) le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni sui 365), anche non continuativamente, vedono verificata una delle seguenti condizioni:

  1. Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente ' ne consegue che è tassato sulla base del reddito mondiale anche colui che trasferisce la propria residenza all'estero, salvo si ricordi di cancellare la propria precedente residenza anagrafica italiana. Anche se viviamo da anni all'estero, ma ci siamo sempre dimenticati di cancellarci dall'anagrafe della popolazione residente in Italia, per lo Stato resteremo sempre cittadini residenti e quindi tenuti al pagamento delle imposte sui redditi;
  2. Individuazione nel territorio Italiano del proprio domicilio ' il domicilio fiscale rappresenta il centro principali dei propri affari e interessi, tuttavia l'elemento principale da prendere in considerazione è il centro dei propri affetti personali, cosicché, nel caso di contrasto tra legami economici e familiari, ai fini della determinazione del Paese di residenza del soggetto passivo, deve conferirsi prevalenza a questi ultimi. Si pensi ad esempio, al soggetto che lavora da anni all'estero, ma ha la moglie e i figli residenti nel nostro Paese;
  3. Individuazione nel territorio Italiano della propria residenza ' in questo caso la residenza coincide con la dimora abituale del soggetto. Se infatti, risultano intestate al soggetto passivo utenze domestiche nel nostro Paese è difficile che questi possa dimostrare di essere un residente all'estero.

Il contribuente, quindi, che intenda effettuare il trasferimento della residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, sapendo o ipotizzando di dover rendere conto all'Amministrazione finanziaria (nel caso di trasferimento in uno Stato a fiscalità privilegiata con onere probatorio a suo carico, ma anche in caso di accertamento con onere probatorio assolto dall'Amministrazione per contraddire tale assunto), può organizzare le proprie attività in modo da comprovare l'effettività del proprio trasferimento di residenza, e quindi svolgere a tale scopo un'opera di precostituzione della prova.

Effettività del trasferimento della residenza all'estero

A detta dell'Amministrazione finanziaria, il trasferimento della residenza anagrafica all'estero da parte di cittadini italiani si è rilevato un fenomeno in crescente aumento, soprattutto perché nella maggior parte dei casi la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata, con l'esclusivo scopo di acquisire un indebito beneficio dal più favorevole regime impositivo dello Stato estero e di sottrarre all'imposizione progressiva in Italia i complessivi redditi ovunque prodotti. Il Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 304/E/1997, ha provveduto all'indicazione di alcune linee guida per l'attività di controllo nei confronti dei cittadini italiani emigrati all'estero e quindi per l'accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto 'fiscalmente residente' in Italia.

Nella circolare sono illustrati i principi generali, in ordine al quadro normativo di riferimento, da tenere in considerazione al fine di verificare la sussistenza di elementi certi e concreti ai fini dell'accertamento dell'effettiva residenza fiscale in Italia, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche. Essa dovrà quindi rappresentare un vademecum di base cui il soggetto trasferito all'estero dovrà fare riferimento.

Cancellazione dall'AIRE

Il primo adempimento che il contribuente deve fare per avvalorare il trasferimento della residenza fiscale all'estero è la propria cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente e la contestuale iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE). Tale adempimento rappresenta una condizione necessaria per far valere il trasferimento stesso, anche se, non sufficiente, poiché essa deve pur sempre corrispondere alla situazione effettiva. L'iscrizione all'AIRE è un diritto/dovere del cittadino e costituisce anche il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle rappresentanze consolari all'estero, nonché per l'esercizio di alcuni diritti (ad esempio, la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza).

Devono iscriversi all'AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi; allo stesso obbligo soggiacciono quelli che già vi risiedono, sia perché nati all'estero, sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. Non devono iscriversi all'AIRE: le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963; i militari italiani in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO dislocate all'estero. L'iscrizione all'AIRE è effettuata a seguito didichiarazione resa dall'interessato all'Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del Comune di provenienza. All'apposito modulo di richiesta va allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall'autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). La richiesta deve essere presentata personalmente; in caso contrario va altresì allegata una copia del documento d'identità del richiedente.

L'iscrizione può anche avvenire d'ufficio, sulla base di informazioni di cui l'Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. L'effetto più importante dell'iscrizione all'AIRE è che i soggetti iscritti in questa Anagrafe non sono tenuti a dichiarare in Italia i redditi prodotti all'estero, in quanto residenti momentaneamente in altri Stati nei quali svolgono con carattere di durevolezza la loro attività lavorativa. Come già detto, la sola registrazione all'AIRE non è di per se determinante per escludere la residenza fiscale in Italia. Ciò che infatti rileva è la circostanza che in Italia vi sia il domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. In sostanza, la mera cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente e la conseguente iscrizione all'AIRE non costituisce certamente elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Si ricorda che non rileva il trasferimento della residenza fiscale all'estero sino a quando non risulti la cancellazione dall'Anagrafe di un Comune italiano. Infatti il soggetto che ha stabilito la propria dimora abituale all'estero senza aver provveduto, anche per mera dimenticanza, alla cancellazione dall'Anagrafe dei residenti, è considerato per presunzione assoluta residente nel nostro Paese.

Per approfondire: AIRE: guida all'iscrizione

Il fascicolo probatorio del contribuente

Il secondo passo da effettuarsi, per dimostrare l'effettività del trasferimento della residenza, è costituito dalla precostituzione della prova atta a dimostrare, conformemente alla disciplina dell'articolo 2, comma 2, del Tuir, l'effettività del trasferimento, oltre all'interruzione di significativi rapporti con lo Stato italiano. Non sussiste alcun condizionamento in merito agli strumenti con cui attestare l'effettività del trasferimento di residenza, ferma restando l'esclusione del giuramento e della prova testimoniale. La prova che il contribuente deve raccogliere sarà sostanzialmente quella di natura documentale. Si deve tenere in considerazione che l'Ufficio sarà obbligato ad effettuare una complessiva considerazione della posizione del contribuente alla luce delle prove da questo fornite, si tratterà quindi di una valutazione globale.

In ordine alla prova che il cittadino residente all'estero può fornire il legislatore non ha posto quindi alcun limite, lasciando dunque, la più ampia possibilità di difesa: sarà quindi opportuno catalogare in maniera ordinata, possibilmente in ordine cronologico, la maggior massa di documentazione possibile atta a fornire la prova. Infatti, quest'ultima accortezza permetterà il controllo di un requisito fondamentale, quale è quello temporale, per avvalorare la non fittizietà del cambio di residenza. Tra le due forme di prova documentale sarà possibile utilizzare anche l'atto pubblico, ma la prova che molto spesso darà evidenza dell'effettivo trasferimento sarà la scrittura privata, quindi, il ragionamento che l'Ufficio dovrà svolgere sarà necessariamente di tipo presuntivo.

Perciò, nella precostituzione del fascicolo sarà utile fare molta attenzione a che i documenti contengano elementi quanto più gravi, precisi e concordanti ai fini della prova che si vuole fornire e che ad un esame complessivo la massa documentale renda la situazione ivi documentata quanto più prossima all'incontrovertibile. Da precisare che la prova della residenza deve comprendere sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento oggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci che evidenziano tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento. Inoltre, affinché sussista il requisito dell'abitualità della dimora, non è necessaria la continuità o la sua definitività, essendo sufficiente che il soggetto presti attività lavorativa o svolga altre attività al di fuori del Comune di residenza (del territorio dello Stato) purché conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l'intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. E' quindi assodato che la residenza non viene meno per assenze più o meno prolungate dovute ad esigenze di vita, studio, lavoro, etc. Si deve ricordare che il domicilio consiste principalmente in una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall'elemento soggettivo, cioé dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede dei propri affari ed interessi. L'inciso 'affari ed interessi', di cui all'articolo 43, comma 1, c.c., deve intendersi nel senso più ampio, e quindi comprensivo, non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari: in pratica, la determinazione del domicilio va dunque desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denunciano la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona.

Questa interpretazione è stata recepita dall'Amministrazione finanziaria che, riferendosi al caso di un soggetto iscritto all'AIRE ed esercente attività di lavoro autonomo all'estero, ha affermato che la residenza fiscale in Italia si concretizza qualora 'la famiglia dell'interessato abbia mantenuto la dimora in Italia durante l'attività lavorativa all'estero' o, comunque, nel caso in cui 'emergano atti o fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto ha quivi mantenuto il centro dei suoi affari ed interessi'. Devono, in definitiva essere considerati fiscalmente residenti in Italia i soggetti che, pur avendo trasferito la propria residenza all'estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantengano, il centro dei propri interessi familiari e sociali in Italia. Tutti e tre i requisiti ex articolo 2, comma 2, del Tuir devono risultare combinati con l'elemento temporale che è integrato dal perdurare delle situazioni giuridiche 'per la maggior parte del periodo d'imposta' (183 giorni nell'arco di un anno solare, che diventano 184 qualora l'anno fosse bisestile).

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che il computo dei giorni ai fini della verifica della permanenza in Italia deve essere effettuato tenendo presente il numero di giorni di presenza fisica, anche non continuativi. Per completezza si deve aggiungere che rientrano tra i soggetti passivi d'imposta residenti nel territorio dello Stato, e pertanto soggetti a tassazione, non solo le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile, ma anche 'i cittadini italiani cancellati dalla Anagrafe della Popolazione Residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale'. La ratio della disposizione si deve rinvenire nella volontà del legislatore di evitare che, attraverso i trasferimenti fittizi della residenza all'estero, vengano sottratti redditi imponibili al sistema fiscale nazionale. Lo strumento della presunzione consente, quindi, una diversa ripartizione dell'onere probatorio, evitando, in tal modo, che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti di ordine sostanziale. In particolare, la disposizione si applica nei confronti di quei soggetti per i quali ricorrono, contemporaneamente, le seguenti condizioni: l'essere cittadino italiano, l'essersi cancellato dall'Anagrafe della Popolazione Residente, l'essere emigrato in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Strumenti di prova nel trasferimento della residenza

Il cittadino che deve provare il trasferimento della residenza all'estero, può utilizzare ogni mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa idoneo a stabilire, secondo i criteri dettati dalla stessa Amministrazione finanziaria:

  • La sussistenza della dimora abituale nel Paese estero;
  • La sussistenza della dimora abituale nel Paese estero del coniuge e dei figli;
  • La residenza nel Paese estero del coniuge e dei figli;
  • L'iscrizione e l'effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici di formazione del Paese estero;
  • Lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero;
  • L'iscrizione ad associazioni o circoli sportivi o ricreativi nel Paese estero da parte del soggetto trasferito o dei familiari;
  • L'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
  • La stipula di contratti di acquisto o locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
  • L'esistenza di fatture o ricevute di erogazione di acqua, gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero;
  • La titolarità nel Paese estero di un conto corrente e la movimentazione dello stesso;
  • La titolarità di partecipazioni o strumenti finanziari del Paese estero;
  • La movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero;
  • L'eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese di immigrazione;
  • In presenza di immobili sia in Italia che all'estero, la rilevazione dalle utenze di consumi minimi nel nostro Paese e consistenti all'estero;
  • L'assunzione di incarichi in società estere;
  • La titolarità nel Paese estero della proprietà di auto o altri mobili registrati;
  • La titolarità nel Paese estero dell'assicurazione auto e di parcheggi per i residenti;
  • La corresponsione dell'abbonamento TV e di una tassa assimilabile all'Imu nel Paese di immigrazione.

L'elencazione non è ovviamente esaustiva, ma al fine della prova della residenza può essere utilizzato qualsiasi mezzo idoneo a provare l'effettivo trasferimento. Di contro, deve essere provata la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico e sociale, culturale e ricreativo. Quindi ai fini della compliance e della precostituzione della prova in caso di trasferimento della residenza fiscale è utile la cessazione dei suindicati rapporti con l'Italia o, qualora continuino a sussistere in maniera attenuata, provvedere a renderli quanto più possibile meno apparenti. Ove possibile e necessario, si potrà quindi a tal fine raccogliere ogni elemento probatorio di natura dimostrativa-documentale atto a fornire la prova negativa della sussistenza di elementi di collegamento con l'Italia, quindi ad esempio:

  • Della residenza italiana del coniuge o dei figli;
  • Della presenza di unità immobiliari tenute a disposizione nel nostro Paese;
  • Dell'esistenza di atti di donazione effettuati in Italia;
  • Dell'esistenza di movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie in Italia;
  • Della titolarità di conti correnti alimentati con accrediti di ogni genere;
  • Dell'esistenza di atti di compravendita effettuati in Italia a proprio nome o per interposta persona;
  • Dell'assunzione di incarichi in società italiane;
  • Della titolarità in Italia del diritto di proprietà (ma anche possesso) di veicoli o altri mobili registrati;
  • Dell'iscrizione nel nostro Paese a circoli o clubs;
  • Dell'organizzazione della propria attività e dei propri impegni direttamente o attraverso soggetti operanti sul territorio italiano.

In definitiva, ne deriva che deve essere fornita dal contribuente la piena dimostrazione della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel Paese estero. La sussistenza degli elementi utili a provare il trasferimento della residenza all'estero di un soggetto e la mancanza di quelli atti a realizzare un collegamento col nostro Paese dovranno quindi essere valutati e ponderati, tenendo bene presente che la valutazione di essi svolta dall'Amministrazione finanziaria dovrà comportare una complessiva considerazione della posizione del contribuente alla luce delle prove fornite. Ciò significa che un soggetto la cui situazione integri più elementi utili e rilevanti al fine di provare il proprio trasferimento in uno Stato estero, non necessariamente sarà tenuto ad eliminare ogni collegamento con l'Italia. A maggior ragione se tale collegamento è particolarmente tenue, come potrebbe essere ad esempio la locazione di un immobile per un mese nel periodo estivo, oppure l'iscrizione ad un circolo sportivo in Italia. La valutazione da farsi, e che in concreto l'Amministrazione finanziaria andrà ad eseguire, sarà afferente la prevalenza: nel senso che si dovrà valutare se prevalgono gli elementi di collegamento con lo Stato estero di cui si assume essere effettivamente residenti, oppure prevalgono gli elementi di collegamento con l'Italia.

Consigli per trasferirsi all'estero in modo sicuro

In definitiva quali potrebbero essere le nuove prospettive utilizzabili al fine di dar certezza all'effettività del trasferimento della residenza fiscale? E' indubbio che sono sempre più gli italiani che scelgono di fissare all'estero la propria residenza fiscale, spinti da motivi economici, lavorativi o personali, oppure semplicemente per minimizzare il gravoso carico fiscale presente nel nostro Paese. Purtroppo però tale fattispecie, allorché il trasferimento sia soltanto fittizio, costituisce una delle principali tipologie di evasione fiscale internazionale, così come sottolineato dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 257/E/2013.

Per questo motivo è opportuno aderire quanto più possibile alla compliance normativa sopra delineata, cercando di portare a vostro favore quanti più elementi probatori possibili. Nel caso in cui stiate per effettuare il trasferimento della residenza, per lavoro o anche solo per avventura, all'estero, per periodi più o meno lunghi, è necessario seguire le seguenti regole per non avere spiacevoli inconvenienti di natura fiscale.

  • Affidarsi a professionisti in campo fiscale ' Chi intende andarsene dal nostro Paese per cercare fortuna all'estero non vuole certamente avere noie con il Fisco italiano. Per questo è importante non improvvisare, ma chiedere la consulenza di un dottore commercialista esperto nel settore che sappia indirizzarvi analizzando la vostra situazione, specialmente se avete una partita Iva o una società ancora attiva in Italia;
  • Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente ' Ricordatevi che fino a quando non vi cancellate dall'anagrafe della popolazione residente, anche se risiedete da tempo all'estero, per il Fisco italiano siete ancora residenti fiscalmente in Italia, con tutti gli obblighi dichiarativi conseguenti;
  • Iscriversi all'AIRE ' Conseguenza inevitabile del punto precedente è l'iscrizione tra l'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero. Dal momento in cui sarà in vigore questa iscrizione voi per il Fisco italiano sarete ufficialmente residenti all'estero, quindi tenuti a dichiarare in Italia soltanto i redditi ivi prodotti;
  • Dichiarazione dei redditi ' Ricordavi che se mantenete in Italia redditi, o immobili, i redditi percepiti devono comunque essere soggetti a tassazione italiana, quindi è necessario presentare la dichiarazione dei redditi;
  • Gli spostamenti in Italia ' Il Fisco italiano tende a effettuare molti controlli al fine di smascherare soggetti che fingono di effettuare il trasferimento della residenza all'estero, al solo fine di evadere la tassazione fiscale italiana. Per questo tenere traccia di ogni vostro spostamento o soggiorno in Italia diventa fondamentale per dimostrare al Fisco che voi risiedete effettivamente all'estero per la maggior parte del periodo d'imposta.

In tutti questi casi, se state programmando o volete effettuare il trasferimento della residenza, per lavorare all'estero in maniera stabile e duratura, non dovete commettere l'errore di trascurare l'attenta valutazione degli aspetti fiscali legati a questa vostra scelta di vita. Anzi, programmare l'aspetto fiscale sarà per voi uno degli aspetti più impegnativi, ma se fatto con i giusti accorgimenti vi permetterà di stare tranquilli in caso di eventuali successivi controlli.

Facciamo del nostro meglio per fornire informazioni aggiornate ed accurate. Nel caso in cui avessi notato delle imprecisioni in questo articolo per favore segnalacelo inserendo un commento nell'apposito spazio qui sotto.

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Commenti

  • Pino Pettinicchi
    Pino Pettinicchi6 anni fa(Modificado)
    Buongiorno e buona domenica a tutti i residenti in Portogallo. Dop tantissimi anni di lavoro, ho preso la decisione di trasferirmi in Portogallo e godermi il sole e il mare. Essendo difficile trovare un immobile da affittare, sto valutando l'opportunità di comprare. Cosa ne pensate? Conviene? Cosa bisogna considerare? Sarei molto felice di sentire le vostre opinioni. Nel frattempo auguro a tutti una vita spendita, felice e tantissima salute. Buona domenica Pino

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