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Nuovo decreto anti-covid entra in vigore in Italia

certificazione verde covid-19
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Pubblicato 10 Gennaio 2022

Quali sono le novità in Italia riguardo alle misure sanitarie per contrastare l'avanzare della pandemia di Covid-19? A partire dall'8 gennaio 2022, data in cui è diventato operativo il nuovo decreto anti-covid, questo è il regolamento così come riportato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Di seguito riportiamo un estratto, per visionare il Decreto Legge del 07.01.2022 in tutte le sue parti, consultate questo documento pdf

Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 15 giugno 2022, per le persone che hanno compiuto 50 anni. Tale obbligo non si applica in caso di accertato pericolo per la salute del paziente, attestato dal medico curante o dal medico vaccinatore.

Estensione dell'obbligo vaccinale  al  personale  delle  università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
 
Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso a:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e  finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze  essenziali  e  primarie  della  persona.

Nella gestione dei  contatti  stretti  con  soggetti  confermati positivi  all'infezione  da   SARS-CoV-2   nel   sistema   educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie nonchè i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, per gli alunni si applicano le seguenti misure:
    a) nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e di istruzione, in presenza  di  un  caso  di  positività  nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative  attività  per una durata di dieci giorni;
    b) nelle scuole primarie
      1) in presenza di un  caso  di  positività  nella  classe,  si applica alla medesima classe  la  sorveglianza  con  test  antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;
      2) in presenza di almeno due casi di positività nella  classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
    c) nelle scuole secondarie di primo grado nonchè nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione e formazione professionale:
      1) con un caso di positività nella  classe  si  applica  alla medesima classe l'auto sorveglianza, con l'utilizzo di  mascherine  di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
      2) con due casi di positività nella  classe,  per  coloro  che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale  primario  o di essere guariti da  meno  di  centoventi  giorni  oppure  di  avere effettuato la dose di richiamo, si  applica  l'auto sorveglianza,  con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con  didattica  in  presenza. Per gli altri soggetti, non  vaccinati  o  non  guariti  nei  termini summenzionati, si applica la  didattica  digitale  integrata  per  la durata di dieci giorni;
      3) con almeno tre casi di positività nella classe, si  applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata  di  dieci giorni.
  2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria  o  temperatura corporea superiore a 37,5°.

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