Quali sono le novità in Italia riguardo alle misure sanitarie per contrastare l'avanzare della pandemia di Covid-19? A partire dall'8 gennaio 2022, data in cui è diventato operativo il nuovo decreto anti-covid, questo è il regolamento così come riportato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Di seguito riportiamo un estratto, per visionare il Decreto Legge del 07.01.2022 in tutte le sue parti, consultate questo documento pdf.
Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 15 giugno 2022, per le persone che hanno compiuto 50 anni. Tale obbligo non si applica in caso di accertato pericolo per la salute del paziente, attestato dal medico curante o dal medico vaccinatore.
Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso a:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie nonchè i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, per gli alunni si applicano le seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;
b) nelle scuole primarie
1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;
2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado nonchè nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale:
1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'auto sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.