Condizioni di lavoro: verso una maggiore trasparenza
Il 20 giugno 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno adottato la direttiva 2019/1152, che promuove "condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (UE)". Il 9 marzo 2023, la Francia ha promulgato la legge "contenente varie disposizioni per l'adeguamento al diritto dell'Unione europea nei settori dell'economia, della salute, del lavoro, dei trasporti e dell'agricoltura" (DDADUE). Il 30 ottobre è stato pubblicato il decreto attuativo, il n. 2023-1004.
Obbligo di informare chi andrà a lavorare all'estero
Per garantire una maggiore trasparenza sulle condizioni di lavoro, la nuova legge specifica le informazioni che tutti i dipendenti devono ricevere prima di partire per lavorare all'estero.
La prima specifica riguarda il contratto di lavoro all'estero. Oltre ai documenti menzionati nel Codice del Lavoro francese (articolo L1221-5-1), i futuri espatriati che partiranno per un incarico di 4 settimane consecutive dovranno ricevere i dettagli del quadro giuridico del loro incarico. Il contratto deve ora indicare chiaramente "il Paese o i Paesi in cui si svolgerà il lavoro all'estero", nonché la durata dell'incarico e la valuta in cui il lavoratore sarà pagato.
Se il contratto prevede benefici materiali o in denaro, questi devono essere chiaramente dettagliati e correlati all'incarico all'estero. Il datore di lavoro deve anche indicare se il rimpatrio sarà a suo carico, e le condizioni di tale rimpatrio.
Espatriati distaccati in Paesi UE o SEE
Ai cittadini europei distaccati in un altro Paese dell'UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) si applicano altre disposizioni. I cittadini europei distaccati devono essere informati "della retribuzione a cui hanno diritto in base alla legge applicabile nello Stato ospitante". Se ricevono indennità nell'ambito del distacco o rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio, queste informazioni devono essere chiaramente indicate. Il contratto deve anche indicare l'indirizzo del sito web nazionale istituito dal Paese ospitante.
In che modo i datori di lavoro devono fornire queste informazioni?
I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni ai propri dipendenti prima che questi si rechino all'estero. Queste informazioni devono essere comunicate per iscritto, facendo riferimento agli articoli di legge pertinenti. Il documento cartaceo deve essere provvisto di data. È possibile inviare il documento in formato elettronico, a determinate condizioni: il dipendente deve essere in grado di accedere alla propria casella di posta elettronica, quindi disporre di un'attrezzatura elettronica adeguata e di una connessione Internet. Deve essere in grado di salvare e stampare le informazioni inviate via e-mail. Il datore di lavoro deve conservare una traccia dell'invio o della ricezione delle informazioni. Queste tracce serviranno come prova, in conformità con l'articolo R. 1221-39 del Codice del Lavoro.
Dal 1° novembre 2023, i dipendenti che non hanno ricevuto le informazioni supplementari a cui hanno diritto possono richiederle al datore di lavoro in qualsiasi momento. Il datore di lavoro è tenuto a fornire le informazioni entro 7 giorni. Il governo francese ha dichiarato che a breve entrerà in vigore un decreto ministeriale per fornire un quadro di riferimento e facilitare la comunicazione tra datore di lavoro e dipendente.