In questo articolo parliamo della normativa italiana che regola le unioni civili e le convivenze di fatto di cittadini italiani residenti all'estero. Come si possono registrare in Italia?
La legge nº 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” è entrata in vigore il 5 giugno dello stesso anno e sancisce che due persone dello stesso sesso possono contrarre un'unione civile anche all'estero, a condizione che almeno uno dei due cittadini sia regolarmente iscritto all'AIRE.
Le unioni civili di italiani all'estero
Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi ed economici, alla quale la legge riconosce attraverso uno specifico istituto giuridico uno status giuridico analogo, per molti aspetti, a quello conferito dal matrimonio. (fonte Wikipedia).
Un cittadino italiano all'estero che intente formalizzare lo status della propria relazione con un connazionale, o con un cittadino straniero, dello stesso sesso, può rivolgersi al Consolato italiano competente per il territorio. Le unioni civili contratte in questa sede vengono trascritte presso gli uffici di Stato civile del Comune italiano dove il contraente (o i contraenti, se entrambi italiani) risiedeva prima di trasferirsi all'estero.
La costituzione di un'unione civile comporta un cambio nello stato civile dei due contraenti. Le due parti possono inoltre decidere se avere il cognome in comune e se optare, o meno, per la comunione dei beni.
Ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari: l'autorità consolare italiana può svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento. Pertanto non sempre è possibile procedere alla costituzione di unioni civili all'estero (fonte Ministero degli Affari Esteri > servizi agli italiani all'estero)
Le convivenze di fatto all'estero
Un cittadino italiano che vive all'estero, che si trova in una convivenza di fatto con una persona dello stesso sesso o eterosessuale, può dichiararla presso la sede dell'ufficio consolare presente nella città di residenza, o in quella più vicina.
Le convivenze di fatto, a differenza delle unioni di fatto, non modificano lo stato civile dei contraenti ma sono anch'esse regolate dalla legge nº 76 del 20 maggio 2016.
Il consolato si occupa di trasmettere la dichiarazione di convivenza al Comune italiano di iscrizione AIRE che provvederà ad emettere un certificato di istituzione di famiglia anagrafica. Può interessarvi sapere che, se siete entrambi/e italiani/e, il comma 50 della legge n. 76 del 2016 prevede anche che nella sede consolare possiate stipulare un contratto di convivenza a fini patrimoniali.
Se avete effettuato l'iter per registrare la vostra unione civile o convivenza all'estero, non esitate a raccontarci la vostra esperienza nei commenti!